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Green pass nei luoghi di lavoro. Le regole in vigore fino al 31 dicembre 2021

E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale ed entrata in vigore il 20 novembre 2021 la legge 165/2021 di conversione del decreto 127/2021 che riguarda il green pass nei luoghi di lavoro.

Il lavoratore sprovvisto di certificato verde è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione del green pass senza effetti disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro

Per i giorni di assenza ingiustificata non è dovuta la retribuzione.

I lavoratori subordinati possono ora decidere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde Covid-19 ed essere, per tutta la durata della relativa validità, esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro.

Per i lavoratori in somministrazione la verifica del rispetto dell’obbligo di possedere ed esibire il green pass compete all’utilizzatore ed è onere del somministratore informare i lavoratori i lavoratori circa la sussistenza di tale obbligo.

Scadenza delle certificazioni verdi COVID-19 in corso di prestazione lavorativa

Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati la scadenza della validità della certificazione verde COVID-19 in corso di prestazione lavorativa non da luogo alle sanzioni previste.

In tal caso la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro.

Aziende con meno di 15 dipendenti:

Nelle aziende con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, e non oltre il 31 dicembre 2021.

La sostituzione non comporta conseguenze disciplinari e il lavoratore sospeso mantiene il diritto alla conservazione del posto di lavoro.

 

p. Fiom-Cgil nazionale

Michele De Palma – Mirco Rota

Roma, 26 novembre 2021

 

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Fonte: fiom-cgil.it

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