Lo stato di emergenza è attualmente in scadenza al 31 dicembre 2021. Non ci sono conferme circa una proroga nel 2022, su questo nei giorni scorsi il premier Mario Draghi parlando ai giornalisti è stato criptico: clicca qui.
Tuttavia, in caso di suo prolungamento c’è una norma del Decreto Sostegni bis che garantisce la prosecuzione – fino alla nuova scadenza dell’emergenza – dei benefici contrattuali per coloro che pur beneficiando di ammortizzatori sociali come Cig, Rdc, NASpI, Dis-Coll intendono lavorare nel settore agricolo.
A ‘rilanciare’ sugli effetti della norma sulla possibilità di lavorare mentre si percepiscono gli ammortizzatori sociali è Inps, con il messaggio n. 4079 del 22 novembre 2021.
L’Istituto previdenziale ricorda infatti che i beneficiari di ammortizzatori sociali possono stipulare contratti a termine con durata non superiore a 30 giorni (di effettivo lavoro e non di calendario), rinnovabili per ulteriori 30 giorni, con un datore di lavoro del settore agricolo. Così facendo non avranno la perdita o la riduzione dei sussidi, purché la retribuzione che deriva da questi contratti di lavoro rimanga nel limite di reddito di 2.000 euro per il 2020.
Più precisamente, ricorda Inps, i contratti a termine agricoli di durata massima di 30 giorni possono essere stipulati dai:
- percettori di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, come la cassa integrazione Inps, assegno ordinario FIS, FSBA, Formatemp, ecc. per il periodo di sospensione della prestazione lavorativa a zero ore;
- titolari dei trattamenti di disoccupazione come NASpI e DIS-COLL;
- percettori del Reddito di Cittadinanza o Pensione di cittadinanza.
Una volta stipulato il contratto a termine di durata massima di 30 giorni il beneficiario del sussio dovrà trasmettere a Inps il modello “NASpI -Com”. Con questo saranno comunicate le giornate in cui presta l’effettiva attività lavorativa.
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