La comunicazione dell’avvio di una prestazione autonoma occasionale diviene obbligatoria.
Con uno degli emendamenti al Decreto Fisco-Lavoro inseriti in fase di conversione in legge, che ieri ha ricevuto l’ok dalla Camera dei deputati, è stato accolta infatti la richiesta proveniente dalle organizzazioni sindacali, in particolare quelle che rappresentano il mondo dei lavoratori cd. ‘atipici’, di introdurre una tutela minima nella fase di costituzione del rapporto di lavoro. Tutela che consiste per l’appunto nella comunicazione dell’avvio del rapporto lavorativo da inviarsi all’Ispettorato del Lavoro.
Finora queste forme di lavoro precario, e limitate a prestazioni di valore fino a 5mila euro annui, non erano coinvolte da nessun obbligo. Con il rischio – denunciano da sempre i sindacati – che il committente possa decidere quando e sé far emergere la prestazione lavorative e adempiere all’unico obbligo fiscale, quello di pagare la ritenuta d’acconto pari al 20% del compenso pattuito con il lavoratore autonomo.
Come sottolinea Il Sole 24 Ore in edicola oggi una volta che entrerà in vigore la legge di conversione per il committente cambierà il quadro di riferimento e quindi “omettere di informare preventivamente l’Ispettorato del lavoro territorialmente competente di volersi avvalere di prestazioni rese da un lavoratore autonomo occasionale, può costare salato“.
“Si tratta – continua il quotidiano economico – di una comunicazione preventiva che andrà resa dai committenti e che – dal punto di vista operativo – ha le caratteristiche individuate dall’articolo 15, comma 3, del Dlgs 81/2015 (utilizzo dei lavoratori a chiamata). In sostanza, una comunicazione da inoltrarsi, tramite sms o posta elettronica, prima che il lavoratore autonomo inizi a lavorare. Chi non lo farà rischia una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro per ogni lavoratore autonomo occasionale per il quale si è realizzata l’omissione o la comunicazione sia stata eseguita in ritardo”.
Secondo quanto prevede la normativa del lavoro a chiamata prima dell’inizio della prestazione lavorativa, dunque, o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni, il committente è tenuto a comunicare la durata alla Dtl mediante le modalità digitali in uso (sms, email).
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