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Cig ordinaria per ‘tamponare’ l’assenza della Cig Covid: ecco cosa fanno le aziende (e i limiti)

Dal 1° gennaio 2022 la cassa integrazione con causale Covid19 non è stata rifinanziata. Ma le sospensioni dei rapporti di lavoro vanno avanti, specie nei settori del turismospettacolo e nella filiera (aziende commerciali e artigianali) fermi o rallentati dalle disposizioni restrittive del Governo e autorità locali.

In questo caso però vengono gestite con gli strumenti ‘ordinari’ e non emergenziali. Vale a dire con la cassa integrazione che le aziende contribuiscono a rifinanziare: dal 1° gennaio 2022, poi, l’obbligo è stato esteso a tutte le imprese, anche quelle che occupano meno di 5 dipendenti.

A sottolinearlo è Il Sole 24 Ore in edicola oggi:

“Dal 2022, salvo ripensamenti legati a un eventuale rifinanziamento della Cig Covid (se ci sarà un nuovo scostamento di bilancio), l’emergenza Covid è gestita solo con gli strumenti ordinari e finanziati delle imprese anche mediante il versamento del contributo addizionale del 9, 12 e 15%. Quindi, anche alla luce della circolare n. 1/2022 del ministero del Lavoro i settori che ancora sono colpiti (o lo saranno con i cambi di colore) dalle misure restrittive non avranno più a disposizione la causale emergenziale ma dovranno attivare le normali procedure per ottenere gli strumenti previsti dal decreto 148/2015 ossia, Fis, Cigo o Cigs considerando che non prevedono la decorrenza retroattiva”.

Dunque tra gli strumenti che possono intervenire per indennizzare le giornate/ore di sospensione ci sono quelli ordinari (fondo Inps, Fondo Inps, Fis, Fsba, Formatemp, ecc.), ma questi strumenti presentano vari risvolti negativi e non la flessibilità (e la gratuità) della Cig Covid.

Come ad esempio il limite alla retroattività dell’intervento, non previsto per periodi precedenti, e inoltre determina “il versamento del contributo addizionale“, quindi non è gratuita, “il consumo del plafond a disposizione (ossia, 13 settimane fino a 5 dipendenti e 26 settimane oltre questa soglia, nel biennio mobile)”.

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