Le due festività del mese di gennaio sono il Capodanno (1° gennaio) e l’Epifania (6 gennaio).
Nel 2022 il Capodanno è caduto di sabato, l’Epifania di giovedì.
Capodanno e Epifania 2022 godute: in busta paga
Quando le 2 festività sono godute, vale a dire quando non c’è prestazione lavorativa da parte del lavoratore, il datore deve corrispondere ai lavoratori non retribuiti in misura fissa mensile (es. operai dell’artigianato o i lavoratori in somministrazione) un trattamento economico per le festività rapportato a 1/6 della retribuzione settimanale.
Per gli impiegati e gli altri casi in cui i lavoratori sono retribuiti in misura fissa mensile ( e nel caso di festività non coincidente con la domenica) nessun trattamento aggiuntivo è dovuto. Ciò in quanto detta festività è già compresa nello stipendio mensile.
Capodanno e Epifania 2022 lavorati: in busta paga
Quando le festività sono lavorate al dipendente deve essere riconosciuto, oltre al compenso spettante di cui sopra, anche quello relativo alle ore in cui ha prestato servizio, incrementato delle maggiorazioni percentuali per lavoro festivo come previste dal CCNL applicato al rapporto di lavoro.
Capodanno e Epifania 2022: in busta paga per chi è in cassa integrazione
Se la festività capita in un giorno infrasettimanale e in quel periodo il lavoratore è in Cig, il compenso previsto per la festività non rientra fra gli elementi integrabili da parte della Cassa (fondi Inps, Fsba, Formatemp, ecc.) ma rimane a carico dell’azienda.
Ciò riguarda i lavoratori che si trovano in una di queste situazioni:
– a orario ridotto e cioè che lavorano comunque una parte della settimana;
– sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti non in misura fissa mensile ma in rapporto alle ore, sospesi da non più di due settimane.
Il compenso previsto per i giorni di festività sono invece a carico della Cassa per i lavoratori che si trovano in una di queste situazioni:
– sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti non in misura fissa mensile ma in rapporto alle ore, sospesi da oltre due settimane;
– sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti in misura fissa mensile sospesi anche da non più di due settimane.
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