Dopo alcuni articoli che affrontano il tema dei pagamenti del Bonus 100 euro “ex Renzi” in questi giorni (clicca qui), molti lettori ci hanno chiesto di approfondire meglio le novità previste dalla legge di Bilancio per il 2022 che incidono proprio sul ‘trattamento integrativo’.
Bonus Ex Renzi 2022, come viene pagato?
Il Bonus, introdotto per la prima volta nel 2014, quanto Matteo Renzi era primo Ministro, era inizialmente di 80 euro, destinati ai lavoratori dipendenti e o chi percepisce un reddito assimilato (come NASpI o Disoccupazione Agricola). Nel 2020 è stato portato a 100 euro dal Governo Conte II.
Viene pagato come credito di imposta, attraverso il sostituto di imposta, che può essere il datore di lavoro o anche Inps nel caso dei disoccupati. Si sostanzia in un importo annuo pari a 1.200 euro netti (100 euro medi mensili).
Bonus Ex Renzi 2022, a chi spetta?
Mentre fino a dicembre 2021 spettava a chi era titolare di un reddito da lavoro dipendente o assimilato, fino a 28mila euro. Mentre al di sopra di tale soglia il Bonus scendeva man mano che ci si avvicinava ai 40mila euro.
Dal 2022 cambia tutto.
Il Bonus da 100 euro mensili continuerà ad essere riconosciuto a coloro che hanno un reddito da lavoro o assimilato solo nell’ambito del valore che non eccede i 15.000 euro.
A coloro che hanno redditi compresi fra i 15.000 e i 28.000 euro, il bonus potrebbe non spettare oppure essere previsto in misura ridotta se le altre detrazioni (come familiari a carico, lavoro dipendente, mutuo prima casa e lavori edilizi) superano l’imposta lorda dovuta.
In altre parole per chi si colloca in questo scaglione di reddito (15-28mila euro) il bonus viene riconosciuto a condizione che l’imposta lorda (calcolata applicando al reddito complessivo i vari scaglioni IRPEF, anch’essi oggetto di modifica da parte della Manovra) sia inferiore alla somma delle detrazioni dette sopra. A questi ultimi contribuenti il bonus non sarà riconosciuto nell’importo “pieno” (1.200 euro) ma viene “determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni ivi elencate e l’imposta lorda”.
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