A breve nei campi agricoli del nostro Paese inizieranno a ripopolarsi di lavoratori stagionali, braccianti che arrivano in buona parte dall’estero per le attività di raccolta di frutta e verdura.
L’ingresso di questi lavoratori sarà facilitato anche dal recente Decreto Flussi (clicca qui), ma più complessa è la situazione che riguarda l’emergenza Covid e le norme di sicurezza in vigore.
In particolare dall’8 gennaio è scattato l’obbligo vaccinale per tutti i cittadini che hanno più di 50 anni e l’obbligo di esibire il Green pass rafforzato (Super Green pass su tutti i luoghi di lavoro) a partire dal 1° febbraio 2022. Questi lavoratori avranno tempo fino al 31 gennaio 2022 per ‘mettersi in regola”, pena l’applicazione di una multa di 100 euro una tantum, e sanzioni economiche più salate (da 600 a 1.500 euro) per chi si presenta a lavoro senza Green pass rafforzato (o Super Green pass).
Nuovi obblighi destinati ad impattarsi fortemente con la libertà di circolazione e di accesso ai luoghi di lavoro dei lavoratori braccianti stranieri, molti dei quali vaccinati con sieri non riconosciuti dall’autorità farmaceutica italiana oppure scoperti da vaccinazione.
La situazione è in evoluzione e dopo il 31 gennaio potrebbero esserci delle novità sul piano della prassi applicativa, fermo restando le regole (quelle appena dette) sono chiare: i lavoratori over 50 sono obbligati a vaccinarsi. Sotto questa età è possibile lavorare anche col tampone. Intanto vale la pena ripercorrere le regole attualmente vigenti.
Attualmente la normativa prevede che per i lavoratori provenienti da Marocco, Tunisia, Nigeria, India, Pakistan e Moldavia (Elenco E) è consentito l’ingresso in Italia per motivi di lavoro e devono ottemperare ai seguenti obblighi:
– Compilare il Passenger Locator Form;
– Sottoporsi al tampone molecolare entro le 72 ore precedenti l’ingresso in Italia o tampone antigenico 24 ore prima con esito negativo;
– Iscriversi all’Ats o all’Asl competente per la destinazione finale;
– Isolamento fiduciario per 10 giorni con tampone negativo finale.
I lavoratori stranieri provenienti da Polonia, Romania, Ungheria e altri paesi del continente Europeo (Elenco C) devono:
– Effettuare un tampone pre-partenza con esito negativo;
– Avere il green pass vaccinale con ciclo vaccinale completo o avvenuta guarigione o certificazione equipollente in lingua italiana, inglese, tedesca, francese o spagnola.
Altro punto molto importante relativo ai lavoratori stranieri, nei cui paesi possono essere utilizzati vaccini diversi da quelli in uso da noi in Italia, è relativo proprio a quali siano i vaccini validi nel nostro paese. Questi i vaccini: Pfizer, Moderna, Vaxzevria (Astrazeneca) o equivalenti, Johnson, Nuvaxovid.
I cittadini stranieri che risultino vaccinati all’estero con vaccini non riconosciuti in Italia devono sottoporsi a tamponi o eseguire la dose booster di vaccino riconosciuto. Per ottenere il green pass, i cittadini negli elenchi C ed E privi di green pass ma con certificazione, devono recarsi con la certificazione all’Ats/Asl competente per il territorio dove sono domiciliati e verrà rilasciato il green pass.
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