Con il Decreto Sostegni ter arriva un ulteriore forma di ristoro per le attività chiuse.
La prima cosa che va sottolineata è che i sostegni che arrivano con il decreto legge approvato il 21 gennaio 2022 riguardano le sole attività economiche chiuse per decreto e non anche quelle che in queste settimane hanno dovuto chiudere per quarantena e contagi (come bar, ristoranti, alberghi, ecc.).
Ristori alle attività chiuse nel Decreto Sostegni ter: a chi spettano
La bozza di Decreto Sostegni ter ‘entrata’ nel Consiglio dei Ministri che TuttoLavoro24.it ha potuto leggere in esclusiva per i suoi lettori – in attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del testo definitivo, che però dovrebbe confermare questo impianto, – prevede una serie di misure.
I ristori sono destinati alle attività che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione adottate ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021 n. 221.
In altre parole a beneficiare del contributo saranno le attività chiuse fino al 31 gennaio 2022 a seguito del ‘Decreto Natale’: discoteche, sale da ballo, locali assimilati, ecc.
Ristori alle attività chiuse nel Decreto Sostegni ter: quali benefici?
A queste imprese, particolarmente colpite dalla crisi pandemica, sono riconosciuti benefici di due tipi.
Il primo è un contributo a fondo perduto. La bozza di Decreto stabilisce che tra le misure di ristoro ci sono quelle previste dall’art. 2 del Decreto Sostegni bis del 25 maggio 2021 (n. 73) – sulla base dei criteri già adottati col Decreto Sostegni 1 – per le attività chiuse 100 giorni.
Per rendere immediata la fruizione del fondo perduto per queste imprese si applicano le medesime norme operative previste dai primi due decreti sostegni del 2021, dice la norma, per cui sembra proprio che dell’erogazione continuerà ad occuparsi l’Agenzie delle Entrate.
Il beneficio che il Decreto riserva a queste imprese è anche un altro, la sospensione nel mese di gennaio 2022:
a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente o assimilati (Dpr 600/1973) e le trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
b) i termini dei versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto (IVA);
I versamenti sospesi – dice il Decreto – possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2022. Non c’è rimborso di quanto già eventualmente versato.
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