Ancora pochi giorni per i percettori dell’indennità di disoccupazione NASpI, per fare la comunicazione obbligatoria a Inps circa il reddito presunto nel 2022.
A ricordarlo è lo stesso Istituto attraverso i canali social ufficiali:
Ma chi deve fare questa comunicazione a Inps? Tutti i percettori? O solo una parte?
La risposta è già in questo post dell’Inps. La comunicazione deve essere fatta se la NASpI è ancora in corso di fruizione e se nel corso del 2021 “è stata effettuata la dichiarazione del reddito annuo presunto”.
Ma chi ha presentato la dichiarazione del reddito annuo presunto nel corso del 2021? Sono tutti obbligati?
Le regole Inps stabiliscono che tale adempimento – da osservare innanzitutto quando si fa domanda NASpI – , obbligatorio per conservare il diritto alla NASpI, è previsto quando il percettore NASpI si trova in una (o più di una) delle seguenti situazioni:
- è iscritto alla Gestione separata Inps;
- svolge attività lavorativa autonoma, consentita a condizione che il reddito annuo presunto non sia superiore a 4.800;
- quando riveste cariche societarie (amministratore, sindaco, revisore);
- è iscritto alla Gestione Artigiani e Commercianti inps.
In tutti questi casi il percettore NASpI deve dichiarare il reddito presunto in due diversi momenti:
- al momento di inviare l’istanza a Inps (come detto sopra) deve dichiarare il reddito presunto dell’anno in cui fa domanda (esempio 2021);
- entro il 31 gennaio dell’anno successivo deve dichiarare il reddito presunto di quell’anno (es. il 2022).
In entrambe le circostanze il reddito presunto deve essere dichiarato anche se questo è pari a “zero” attraverso il Modello NASpI-COM messo a disposizione dall’Inps.
La dichiarazione quindi va rinnovata ogni anno entro il 31 gennaio, quando il rapporto con l’Inps è ancora in corso perchè si percepisce l’indennità di disoccupazione. Si tratta di una aggiornamento della dichiarazione rispetto a quella fatta nell’anno precedente. Ecco quanto scrive Inps in proposito: “in ogni caso, il reddito presunto deve essere comunicato entro il 31 gennaio di ogni anno”.
In assenza dell’adempimento non scatta la decadenza. Lo sottolinea Inps stesso nella circolare n. 94 del 2015: “La mancata comunicazione del reddito per gli anni di prestazione successivi al primo non determina tuttavia la decadenza dalla prestazione ma la sua sospensione fino all’acquisizione della nuova comunicazione. Sarà cura delle strutture territoriali sollecitare l’adempimento al percettore di NASpI che non vi abbia provveduto“.
Nessun adempimento di questo tipo dovrà quindi essere osservato, entro il 31 gennaio 2022, da chi non si trova in una delle 4 predette situazioni. E quindi da parte di chi in passato non hanno dovuto indicare ad Inps lo svolgimento di attività da lavoro autonomo.
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