L’importo riconosciuto a titolo di NASpI si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del 4° mese di fruizione. Questa è la regola del décalage applicato all’indennità di disoccupazione vigente sin dalla legge istitutiva del 2015.
Nel corso del 2021 però sono intervenute delle novità che riguardano proprio il décalage e che continuano ad avere effetti sulle NASpI nel corso del 2022. Vediamole.
Lo scorso anno il Decreto Sostegni bis per aiutare economicamente i lavoratori disoccupati durante la fase emergenziale, aveva stabilito la sospensione di questo meccanismo di décalage, da giugno fino a tutto dicembre 2021. Con Inps che ha applicato la norma di legge solo a partire da settembre/ottobre, con un notevole ritardo ma restituendo le quote arretrate.
Il ‘Sostegni bis’ però prevede anche un meccanismo di ”recupero” degli importi non decurtati da Inps da giugno a dicembre. In buona sostanza, chi si è visto sospeso il décalage riceve dal 1° gennaio 2022 un importo calcolato applicando le riduzioni che sarebbero state applicate in via ordinaria come se non fosse intervenuta alcuna interruzione nel corso del 2021. Di fatto, come si diceva, una ”restituzione” del 3% all’Inps.
Restituzione che si aggiunge a quella ordinaria, normalmente in atto (del 3%), e attiva fino a maggio 2021. Determinando così una riduzione secca del 6% dell’indennità a partire da gennaio 2022, che continuerà anche con la mensilità NASpI di febbraio.
Il meccanismo di “recupero” Inps non riguarda tutti. Innanzitutto non riguarda le NASpI che coprono i periodi di disoccupazione decorrenti a partire dal 1° gennaio 2022, non coperti dal Decreto Sostegni bis.
Ma a bene vedere non si applica neppure a coloro che hanno iniziato a percepire la NASpI a partire dal 1° ottobre 2021 perchè non hanno fruito di alcuna sospensione della decurtazione del 3%, così come chiarito dallo stesso Istituto con questa circolare.
L’altra novità in tema NASpI recata dalla Legge di Bilancio per il 2022, è invece il posticipo dell’applicazione del meccanismo del taglio del 3% per coloro che hanno compiuto 55 anni di età.
Un posticipo del décalage a partire dal primo giorno dell’8° mese di fruizione dell’indennità, 4 mesi più tardi, quindi. Occorre fare però molta attenzione perchè la novità si applica sì dal 1° gennaio 2022, ma solo per gli eventi di disoccupazione coperti da NASpI che decorrono da questa data.
Ciò significa che gli ultra 55enni che avevano a iniziare a percepire la NASpI nel 2021 non hanno diritto allo spostamento in avanti del taglio del 3% (per loro parte dal 4° mese “ordinario”).
Inoltre – ed è questa la beffa – se avevano la NASpI in corso alla data del 1° giugno 2021 oppure l’hanno iniziata a percepire dal 1° giugno 2021 al 30 settembre 2021, subiranno anch’essi il taglio del 3% con applicazione del meccanismo di “recupero” – perchè hanno beneficiario della sospensione del Sostegni bis – con ulteriore abbattimento del 3% dell’indennità. Per un riduzione complessiva pari al 6% iniziata a gennaio 2022, che prosegue per quanti mesi è durato il beneficio della sospensione nel 2021.
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