La busta paga di marzo sarà più leggera vista l’assenza delle detrazioni per figli a carico e degli assegni per il nucleo familiare (ANF e AF). Detrazioni e assegni sono stati infatti sostituiti dalla nuova misura universale dell’Assegno Unico Familiare, che poteva essere richiesto all’INPS, ente erogatore, fino al 28 febbraio scorso.
In un recente articolo TuttoLavoro24.it (clicca qui per leggerlo) ha spiegato quali fossero le caratteristiche da considerare per richiedere il nuovo assegno unico, ossia un determinato valore Isee (che deve essere inferiore a 15.000 euro per ottenere il massimo dell’importo), la minore o maggiore età del figlio a carico e il grado della sua eventuale disabilità (media, grave, non autosufficiente).
Condizione imprescindibile per fare la domanda dell’assegno unico è, dunque, la presenza di figli a carico, dato che la misura è rivolta esclusivamente a chi è genitore.
Ma che succede per quei nuclei familiari in cui non ci sono figli ma ci sono comunque degli altri parenti a carico? Si perde ogni beneficio, rimanendo perciò esclusi? A fornire una risposta a tali quesiti è l’INPS stesso, che nella circolare n. 34 del 28/02/22 fornisce ulteriori delucidazioni in merito per tutte quelle famiglie composte unicamente dai coniugi.
Se da marzo detrazioni per i famigliari a carico e gli Assegni al nucleo familiare saranno sostituiti dall’Assegno unico, va detto che così non sarà per tutti.
Una vasta platea di famiglie, infatti, continuerà a vedersi riconosciute le prestazioni di Assegno per il nucleo familiare (ANF) e di Assegni familiari (AF), senza che queste vengano sostituite dall’assegno unico. Nel dettaglio, chi potrà continuare a percepire l’ANF e l’AF dovrà trovarsi a vivere in:
In breve, si potrà presentare domanda per la prestazione ANF o AF esclusivamente per soggetti diversi dai figli, quali il coniuge o eventuali sorelle, fratelli o nipoti nelle previste condizioni di diritto a prestazioni ANF o AF. Naturalmente, è da intendersi che i coniugi non siano legalmente ed effettivamente separati. Inoltre, nel nucleo familiare non deve essere presente:
Come sottolinea l’INPS nell’apposita circolare, a partire dal 1° marzo 2022 potranno continuare a richiedere l’Assegno per il Nucleo Familiare o l’Assegno Familiare tutte le persone facenti parte di una delle seguenti categorie (a patto naturalmente di possedere i requisiti elencati nel paragrafo precedente):
a) Lavoratori dipendenti del settore privato e lavoratori titolari di prestazioni da lavoro dipendente;
b) Lavoratori domestici e domestici somministrati;
c) Lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della L. 335/1995;
d) Lavoratori di ditte cessate, fallite o inadempienti;
e) Lavoratori agricoli a pagamento diretto ANF;
f) Percettori di NASpI;
g) Percettori di CIGO/CIGS/CIGD/CISOA/ASO/AIS/IMA;
h) Beneficiari di prestazioni antitubercolari;
i) Lavoratori in aspettativa sindacale;
j) Marittimi sbarcati per infortunio o malattia;
k) Lavoratori socialmente utili (LSU) e Titolari di assegno ASU a carico del Fondo Sociale Occupazione e Formazione (FSOF);
l) Percettori di altre prestazioni previdenziali per le quali è prevista la corresponsione dell’ANF.
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