La busta paga di marzo sarà più leggera vista l’assenza delle detrazioni per figli a carico e degli assegni per il nucleo familiare (ANF e AF). Detrazioni e assegni sono stati infatti sostituiti dalla nuova misura universale dell’Assegno Unico Familiare, che poteva essere richiesto all’INPS, ente erogatore, fino al 28 febbraio scorso.
In un recente articolo TuttoLavoro24.it (clicca qui per leggerlo) ha spiegato quali fossero le caratteristiche da considerare per richiedere il nuovo assegno unico, ossia un determinato valore Isee (che deve essere inferiore a 15.000 euro per ottenere il massimo dell’importo), la minore o maggiore età del figlio a carico e il grado della sua eventuale disabilità (media, grave, non autosufficiente).
Condizione imprescindibile per fare la domanda dell’assegno unico è, dunque, la presenza di figli a carico, dato che la misura è rivolta esclusivamente a chi è genitore.
Ma che succede per quei nuclei familiari in cui non ci sono figli ma ci sono comunque degli altri parenti a carico? Si perde ogni beneficio, rimanendo perciò esclusi? A fornire una risposta a tali quesiti è l’INPS stesso, che nella circolare n. 34 del 28/02/22 fornisce ulteriori delucidazioni in merito per tutte quelle famiglie composte unicamente dai coniugi.
Assegno familiare 2022: requisiti e composizione familiare
Se da marzo detrazioni per i famigliari a carico e gli Assegni al nucleo familiare saranno sostituiti dall’Assegno unico, va detto che così non sarà per tutti.
Una vasta platea di famiglie, infatti, continuerà a vedersi riconosciute le prestazioni di Assegno per il nucleo familiare (ANF) e di Assegni familiari (AF), senza che queste vengano sostituite dall’assegno unico. Nel dettaglio, chi potrà continuare a percepire l’ANF e l’AF dovrà trovarsi a vivere in:
- nuclei familiari composti unicamente dai coniugi, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti, di età inferiore a diciotto anni compiuti;
- nuclei familiari composti unicamente dai coniugi, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti, senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro;
- nuclei familiari composti unicamente dai coniugi, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti, senza limiti di età, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.
In breve, si potrà presentare domanda per la prestazione ANF o AF esclusivamente per soggetti diversi dai figli, quali il coniuge o eventuali sorelle, fratelli o nipoti nelle previste condizioni di diritto a prestazioni ANF o AF. Naturalmente, è da intendersi che i coniugi non siano legalmente ed effettivamente separati. Inoltre, nel nucleo familiare non deve essere presente:
- un figlio minorenne a carico;
- un figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:
- frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, oppure un corso di laurea;
- svolga un tirocinio, oppure un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
- sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
- svolga il servizio civile universale;
- figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.
Assegno familiare 2022: beneficiari
Come sottolinea l’INPS nell’apposita circolare, a partire dal 1° marzo 2022 potranno continuare a richiedere l’Assegno per il Nucleo Familiare o l’Assegno Familiare tutte le persone facenti parte di una delle seguenti categorie (a patto naturalmente di possedere i requisiti elencati nel paragrafo precedente):
a) Lavoratori dipendenti del settore privato e lavoratori titolari di prestazioni da lavoro dipendente;
b) Lavoratori domestici e domestici somministrati;
c) Lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della L. 335/1995;
d) Lavoratori di ditte cessate, fallite o inadempienti;
e) Lavoratori agricoli a pagamento diretto ANF;
f) Percettori di NASpI;
g) Percettori di CIGO/CIGS/CIGD/CISOA/ASO/AIS/IMA;
h) Beneficiari di prestazioni antitubercolari;
i) Lavoratori in aspettativa sindacale;
j) Marittimi sbarcati per infortunio o malattia;
k) Lavoratori socialmente utili (LSU) e Titolari di assegno ASU a carico del Fondo Sociale Occupazione e Formazione (FSOF);
l) Percettori di altre prestazioni previdenziali per le quali è prevista la corresponsione dell’ANF.
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