In occasione dell’8 marzo, giorno in cui in tutto il mondo si celebra la donna, INPS rilancia sul proprio profilo social il Reddito di Libertà in favore delle donne vittime di violenza e in condizione di povertà, un contributo economico che può portare nelle tasche delle beneficiarie fino a 400 euro mensili per un anno. Istituito con il D.P.C.M. del 17 dicembre 2020 e finanziato dal “Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza”, il Reddito di Libertà nasce per favorire, attraverso l’indipendenza economica, l’inclusione in società e l’emancipazione delle donne vittime di violenza con particolare riguardo all’autonomia abitativa e al percorso scolastico e formativo dei figli minori.
Con la circolare n. 166 dell’8 novembre 2021, INPS chiarisce quali sono i criteri per farne domanda. Vediamoli.
Reddito di Libertà 2022: a chi spetta
Come specificato nella suddetta circolare, il contributo è destinato unicamente alle donne vittime di violenza. In particolare, destinatarie del contributo sono le donne:
- residenti nel territorio italiano (che siano cittadine italiane o comunitarie oppure, talora fossero cittadine di Stato extracomunitario, in possesso di regolare permesso di soggiorno);
- senza figli o con figli minori;
- seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza.
Inoltre, come scritto da INPS, il Reddito di Libertà non è incompatibile con gli altri strumenti di sostegno al reddito (come il Reddito di Cittadinanza) o con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico, erogate dalle Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli Enti locali, o di altri sussidi economici a sostegno del reddito, anche di altra natura (quali NASpI, ANF, REM, Cassa Integrazione guadagni, ecc.). Percepire una di queste misure, pertanto, non esclude dal beneficio del Reddito di Libertà.
Ai fini del presente beneficio, alle cittadine italiane sono equiparate le straniere aventi lo status di rifugiate politiche o lo status di protezione sussidiaria (cfr. l’art. 27 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251).
Reddito di Libertà 2022: come fare domanda
La domanda per il Reddito di Libertà va presentata nella Regione di residenza o in quella di domicilio, attraverso gli sportelli comunali, secondo le specifiche scadenze stabilite da tali Enti. Può essere presentata direttamente dalle donne interessate oppure mediante un rappresentante legale o un delegato, per il tramite del Comune competente per residenza.
Al fine di facilitare la presentazione in via telematica delle istanze all’INPS è stata predisposta una specifica piattaforma di collegamento online con i Comuni italiani che permetterà di inoltrare l’istanza redatta dalla cittadina interessata. Per accedere al servizio è necessario collegarsi al sito www.inps.it con le proprie credenziali CIE, CNS o SPID di livello 2 e compilare tutti i campi esposti in procedura, compresi i riferimenti relativi alle dichiarazioni necessarie per l’ammissione al beneficio, ossia:
- l’attestazione della condizione di bisogno ordinario o la condizione di bisogno straordinaria e urgente (ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del D.P.C.M. del 17 dicembre 2020), rilasciata dal servizio sociale professionale di riferimento territoriale;
- la dichiarazione che attesta il percorso di emancipazione e autonomia intrapreso dalla donna, rilasciata dal legale rappresentante del centro antiviolenza.
Ai fini dell’erogazione della prestazione dovranno essere inserite, inoltre, le modalità di pagamento prescelte. In caso di pagamento su IBAN estero deve essere allegato un documento di identità del beneficiario e il modulo “Identificazione finanziaria Area SEPA”, reperibile sul sito istituzionale dell’INPS timbrato e firmato da un rappresentante della banca estera oppure corredato di un estratto conto o da una dichiarazione della banca emittente dai quali risultino con evidenza il codice IBAN e i dati identificativi del titolare del conto corrente.
Reddito di Libertà 2022: esito della domanda
Successivamente alla trasmissione della domanda, il sistema effettuerà una breve istruttoria automatizzata, al fine di verificare la capienza del budget e la titolarità dello strumento di pagamento (codice IBAN) indicato in domanda, restituendo uno dei seguenti esiti:
- Accolta in pagamento”;
- “Non accolta per insufficienza di budget”;
- “Accolta in attesa di IBAN” (qualora la verifica sulla titolarità dia esito negativo).
Le domande non ammesse per insufficienza di budget potranno essere oggetto di accoglimento in un momento successivo, in caso di respingimento di domande già presentate. Al 31 dicembre 2022, comunque, tutte le domande presentate e non accolte nel corso dell’anno per insufficienza di budget saranno definitivamente scartate.
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