HomeEvidenzaDiritto dei lavoratori alla trasparenza, novità: senza queste informazioni multa da 1.500€

Diritto dei lavoratori alla trasparenza, novità: senza queste informazioni multa da 1.500€

La scorsa settimana il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva Ue 1152 del 20 giugno 2019 relativa alle condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea. Il nuovo provvedimento, che prossimamente uscirà in Gazzetta Ufficiale, estende in modo generalizzato i nuovi obblighi connessi all’avvio di rapporti di lavoro subordinato e autonomo, che si applicano, se richiesti dal lavoratore, anche a tutti i rapporti in essere e al lavoro domestico.

Di quali obblighi si tratta?

Si parte da obblighi relativi all’indentità del datore di lavoro a obblighi di informazione:

  • l’identità delle parti del rapporto di lavoro;
  • il posto di lavoro; in mancanza di una sede di lavoro fissa o principale, il principio che il lavoratore è impiegato in più sedi o è libero di determinare la propria sede di lavoro e la sede legale o, se del caso, il domicilio del datore di lavoro;
  • il titolo, il grado, la natura o la categoria di lavoro per il quale il lavoratore è impiegato o una breve specificazione o descrizione dell’opera;
  • la data di inizio del rapporto di lavoro;
  • nel caso di rapporto di lavoro a tempo determinato, la data di fine o la durata prevista dello stesso;
  • nel caso di lavoratori interinali, l’identità delle imprese utilizzatrici, quando e non appena nota;
  • la durata e le condizioni dell’eventuale periodo di prova;
  • l’eventuale diritto alla formazione fornito dal datore di lavoro;
  • l’importo del congedo retribuito spettante al lavoratore o, ove non possa essere indicato all’atto dell’informativa, le modalità di assegnazione e determinazione del congedo stesso;
  • la procedura a cui devono attenersi il datore di lavoro e il lavoratore, compresi i requisiti formali e i termini di preavviso, in caso di cessazione del rapporto di lavoro ovvero, qualora la durata dei termini di preavviso non possa essere indicata all’atto della comunicazione, le modalità per determinare tale periodi di preavviso;
  • la retribuzione, comprensiva dell’importo base iniziale, gli eventuali altri elementi componenti, ove previsti, indicati separatamente, nonché la frequenza e le modalità di pagamento della retribuzione spettante al lavoratore;
  • se l’andamento del lavoro è del tutto o in gran parte prevedibile, la durata della giornata lavorativa o settimanale standard del lavoratore e le eventuali disposizioni per lo straordinario e la sua retribuzione e, ove applicabile, le eventuali disposizioni per i cambi di turno;
  • eventuali contratto collettivo applicato che disciplini le condizioni di lavoro del lavoratore o, nel caso di contratti collettivi conclusi al di fuori dell’impresa da appositi organi o istituzioni paritetiche, la denominazione di tali organismi o istituzioni nell’ambito dei quali sono stati conclusi gli accordi;
  • ove a carico del datore di lavoro, l’identità degli enti previdenziali che percepiscono i contributi sociali connessi al rapporto di lavoro e le eventuali tutele in materia previdenziale fornite dal datore di lavoro.

Obbligo informare il lavoratore su chi è il datore di lavoro riguarda anche l’eventuale presenza di co-datori.

Il datore deve inoltre dare informazione sul diritto di precedenza rispetto a posizione aperte nella medesima azienda e la formazione obbligatoria (obblighi esclusi per i datori di lavoro domestico).

Il decreto in arrivo esclude dall’obbligo informativo i committenti che stipulano rapporti di lavoro con professionisti di cui agli articoli 2222 e 2229 del Codice civile, i rapporti di breve durata di agenzia e rappresentanza commerciale, i rapporti familiari, le rappresentanze diplomatiche e i magistrati ordinari.

Le informazioni fornite al dipendente devono essere conservate dal datore, che deve poterle rendere accessibili in qualsiasi momento su richiesta del lavoratore.

Cambia anche il regime delle sanzioni: in caso di incompleta o omessa indicazione delle informazioni scattano multe che possono arrivare anche a 1.500 euro per ogni lavoratore interessato.

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