Lo scorso giovedì 6 aprile è passato in Senato il Disegno di Legge recante “Deleghe al governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia”, il cosiddetto Family act. Molte le novità inserite nel testo, approvato in via definitiva con ben 193 voti favorevoli e solo 25 tra astenuti e contrari. Nell’articolo pubblicato il 7 aprile da TuttoLavoro24.it se ne dava un’anticipazione riportando le parole dei segretari confederali della Cisl Daniela Fumarola e Andrea Cuccello, i quali hanno accennato alla necessità di una massima condivisione dei decreti attuativi affinché sia possibile raggiungere gli obiettivi indicati nella Legge. Ma cosa prevederanno questi decreti?
Le misure su cui si lavorerà maggiormente saranno senza dubbio quelle volte a promuovere l’occupazione femminile e a sostenere la genitorialità, con un particolare focus sulle spese per l’educazione dei figli. Tali misure andranno ad affiancare quelle già attuate per il prolungamento del congedo di paternità (approvate lo scorso 31 marzo con il Dlgs che recepisce la direttiva 2019/1158) e l’Assegno Unico Universale.
Come si legge nell’articolo 4, comma 1, del Disegno di Legge, infatti, “il Governo è delegato ad adottare entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge […] uno o più decreti legislativi per il riordino e il rafforzamento delle misure volte a incentivare il lavoro femminile e la condivisione della cura e per l’armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro“.
Family Act: sostegni ai genitori
Per favorire l’occupazione femminile e “non costringere le donne a scegliere tra lavoro e maternità“, come sottolineato anche dalla Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia Elena Bonetti, le strade da percorrere sono due. La prima è quella indicata dalle lettere a), b) e c), articolo 4, comma 2, le cui misure indicate sono volte ad alleggerire e ridistribuire i carichi di cura all’interno delle famiglie. In particolare, sarà necessario:
a) prevedere una modulazione graduale della retribuzione percepita dal lavoratore nei giorni di assenza dal lavoro nel caso di
malattia dei figli;
b) prevedere incentivi per i datori di lavoro che applicano le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro che ai fini dell’armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro prevedono modalità di lavoro flessibile;
c) prevedere strumenti agevolati per la disciplina delle prestazioni di lavoro accessorio riferite ad attività di supporto alle famiglie in ambito domestico e di cura e assistenza alla persona.
Family Act: occupazione femminile
La seconda strada da percorrere per facilitare alle donne l’accesso, il ritorno o la permanenza nel mercato del lavoro è quella indicata dalle lettere successive dello stesso articolo 4, comma 2. Tra le novità citate dal Disegno di Legge troviamo:
d) forme di agevolazione, anche contributiva, a favore delle imprese per le sostituzioni di maternità, per il rientro delle donne al lavoro e per le attività di formazione a esse destinate;
e) una quota destinata del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese riservata specificamente all’avvio delle nuove imprese femminili e al sostegno della loro attività per i primi due anni;
f) rifinanziamento del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, destinata alla promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata;
g) interventi di rafforzamento per incentivare il lavoro femminile nelle regioni del Mezzogiorno;
h) incentivi per favorire l’emersione del lavoro sommerso in ambito domestico, con particolare riferimento alla condizione delle lavoratrici del settore;
i) sostegno alla formazione alle imprenditrici su finanza e digitalizzazione delle imprese.
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