E’ discriminatorio negare ad un lavoratore il cambio turno, richiesto e motivato per esigenze di accoglienza del figlio affetto da disabilità. Lo stabilisce una sentenza del Tribunale di Pavia che ha fatto applicazione di una direttiva dell’Unione europea e a una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, oltre alla legge numero 67 del 2006 che dispone «misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni».
Nelle motivazioni, la giudice scrive: «La risposta negativa dell’azienda alla richiesta del lavoratore di essere adibito al solo turno pomeridiano costituisce discriminazione indiretta perché un orario accettato e seguito prima della nascita del neonato con handicap, e quindi apparentemente neutro, mette il genitore del figlio con handicap in una particolare situazione di svantaggio rispetto ad altri lavoratori, che pure seguendo la stessa turnistica, non hanno un figlio minore con handicap».
Dunque, anche se l’atteggiamento discriminatorio non riguarda direttamente il soggetto affetto da handicap, si pone come tale in quanto va ad incidere su una persona che si deve prendere cura di un minorenne, di soli 24 mesi e affetto da malattie che sono fortemente invalidanti.
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