Pasquetta 2022 in busta paga: per chi lavora o chi sta in Cassa integrazione

Busta paga

Il Lunedì dell’Angelo, più nota come Pasquetta cade il giorno 18 aprile 2022.  Che tipo di retribuzione spetta per questa festività? Paga solo il datore di lavoro? Quando paga Inps?

Segue un’illustrazione delle principali soluzioni applicative a seconda se si tratta di un giorno di non lavoro (festività goduta), di lavoro, o si è in cassa integrazione.

Pasquetta 2022 in busta paga: non lavorata

Quando le festività non sono lavorate e quindi godute, ai lavoratori non retribuiti in misura fissa mensile, bensì ad ore quali, ad esempio, gli operai di alcuni CCNL, un trattamento economico di festività rapportato a un 1/6 della retribuzione settimanale.

Per gli impiegati e altre categorie che hanno la retribuzione mensilizzata (in misura fissa mensile) la festività della Pasquetta è già compresa nello stipendio.

Pasquetta 2022 in busta paga: lavorata

Se la Pasquetta è lavorata, la retribuzione giornaliera è incrementata delle maggiorazioni percentuali per lavoro festivo come previsto dal Ccnl di riferimento.

Pasquetta 2022 in busta paga: cassa integrazione

Quando la festività della Pasquetta interviene in un periodo di sospensione del rapporto di lavoro in cui interviene un ammortizzatore sociale, la retribuzione prevista per la festività non rientra fra gli elementi di competenza da parte della Cassa (Inps o FSBA) perché a carico dell’azienda, per i lavoratori:
– a orario ridotto e cioè che lavorano comunque una parte della settimana;
– sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti non in misura fissa mensile ma in rapporto alle ore, sospesi da non più di due settimane.

Non rientrano tra gli elementi integrabili da parte della Cassa (Inps o FSBA) neppure la festività infrasettimanale che ricade nei primi 15 giorni della sospensione del rapporto di lavoro. Anche questa è a carico azienda.

Invece il trattamento economico per la festività è a carico della Cassa (Inps o FSBA) per i lavoratori:
– sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti non in misura fissa mensile ma in rapporto alle ore, sospesi da oltre due settimane;
– sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti in misura fissa mensile sospesi anche da non più di due settimane.

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