Il datore di lavoro è tenuto a consegnare la busta paga mensilmente al lavoratore. E’ questo un principio sacrosanto stabilito dalla legge n. 4 del 5 gennaio 1953. La busta paga è il prospetto paga indicante tutti gli elementi utili per poter visualizzare tutti gli elmenti dovuti dello stipendio.
Il cedolino paga, o anche busta paga, deve essere consegnato al lavoratore contestalmente alla corresponsione della retribuzione. In alternativa il datore di lavoro può consegnare il “LUL” (Libro Unico del Lavoro), così come previsto dal D.L. 112/2008.
La busta paga può essere consegnata manualmente al lavoratore, che la firma “per ricevuta”. Ovviamente la firma del lavoratore in questo caso non è utile a dimostrare che la retribuzione sia stata corrisposta: sono infatti due cose diverse.
La retribuzione deve essere erogata mensilmente con bonifico bancario o altro mezzo tracciabile e la busta paga può essere trasmessa, come ci ricorda il Quotidiano Lavoro de Il Sole 24 Ore, “sia tramite e-mail (preferibilmente PEC), sia online tramite il sito web aziendale (cfr. Interpelli Ministero Lavoro n. 1/2008 e 13/2012)“.
“A tal proposito il Dicastero precisa che:
1) in caso di consegna via e-mail del prospetto paga il datore di lavoro deve assicurarsi che il lavoratore abbia disponibilità di un p.c. e possa stampare la propria busta paga utilizzando il proprio indirizzo di posta elettronica;
2) nel caso di consegna tramite la pubblicazione del prospetto paga su un sito web aziendale è necessario dotare il lavoratore di apposite username e password individuali per l’accesso all’area riservata.
Giova ricordare in questa sede che il datore di lavoro è obbligato alla consegna delle buste paga anche in mancanza di pagamento della retribuzione. Se ciò non dovesse avvenire il lavoratore si potrà rivolgere all’Ispettorato del Lavoro che provvederà a richiederle all’azienda. In mancanza di riscontro l’Ufficio disporrà un accesso ispettivo che solitamente comporta una verifica di carattere generale e quanto meno l’applicazione delle sanzioni, per mancata consegna del documento”.
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