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Crisi Ucraina e caro carburanti, più facile la cassa integrazione per le aziende: 2 novità

Più facile attivare la cassa integrazione guadagni con l’introduzione di due importanti chiarimenti alla regolamentazione attualmente in essere. Lo fa sapere il Ministero del Lavoro che per far fronte alle problematiche emerse con l’affacciarsi sui mercati della Crisi russo-ucraina e il blocco imposto alle relazioni commerciali, nonché le difficoltà nel reperire le materie prime a partire dai carburanti, visto anche il rialzo dei prezzi, ha pensato bene di intervenire per allargare il campo di applicazione delle ragioni che oggi consentono l’attivazione delle sospensioni e quindi il ricorso al trattamento Cig. Sono le novità contenute nel Decreto ministeriale n. 67 del 31 marzo 2022.

Che cosa si intende esattamente per “mancanza di lavoro o di commesse e crisi di mercato e per “mancanza di materie prime o componenti” (2 causali che oggi consentono l’intervento della cassa integrazione)? Sono 2 causali adattabili alle crisi che stanno affrontando in queste settimane le aziende?

Per non lasciare nulla al caso il Ministero ha scelto la strada di dare maggiori certezze alle imprese, con l’introduzione nel D.M. n. 95442/2016 – scrive il Ministero in una nota – di due novità:

•  per l’anno 2022 integra la fattispecie di “crisi di mercato” la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa derivante anche dall’impossibilita di concludere accordi o scambi determinata dalle limitazioni conseguenti alla crisi in Ucraina (art. 3, comma 3 bis);

•  il caso di “mancanza di materie prime o componenti” si configura anche quando essa consegua a difficoltà economiche, non prevedibili, temporanee e non imputabili all’impresa, nel reperimento di fonti energetiche, funzionali alla trasformazione delle materie prime necessarie per la produzione. In tal caso, la relazione tecnica richiesta dal Decreto dovrà documentare le oggettive difficoltà economiche e la relativa imprevedibilità, temporaneità e non imputabilità delle stesse (art. 5, commi 1 bis e 2).

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