Assegno Unico figli, in 5 casi niente ricarica senza MODULO RdC-Com/AU

Dopo un mese di attesa, Inps ha finalmente pubblicato il modulo Rdc-Com/AU. Adesso è ufficiale: il modulo servirà affinché tutti i percettori del Reddito di Cittadinanza possano ricevere l’importo integrale dell’Assegno Unico.

I pagamenti scorsi, infatti, avevano lasciato l’amaro in bocca a molti percettori di Assegno Unico su RdC per via di alcuni tagli clamorosi. Ad altri percettori, invece, non era stato concesso nemmeno il lusso dell’amaro: come segnalato da TuttoLavoro24.it, infatti, qualcuno è rimasto proprio a bocca asciutta.

Ecco finalmente giunto il momento di recuperare le cifre perse: con la compilazione di suddetto modulo, Inps erogherà a tutti la cifra dovuta. Altrimenti, Inps non sarà in grado di pagare la cifra corretta. Tuttavia, non tutti i percettori sono tenuti a riempirlo. Vediamo chi sarà interessato.

Modulo Rdc-Com/AU 2022: chi riguarda

Già il mese scorso l’Istituto di Via Ciro il Grande aveva dato un’anticipazione di chi avrebbe dovuto compilare il modulo Rdc-Com/AU. Nella Circolare n. 53 del 28 aprile, infatti, si legge:

“Ai nuclei familiari le cui informazioni indispensabili al riconoscimento dell’integrazione Rdc/AU sono già in possesso dell’Istituto, in quanto contenute nella domanda presentata per l’accesso al Rdc o desumibili dalle banche dati a disposizione, l’accredito dell’importo avverrà senza che sia necessario acquisire ulteriori dichiarazioni riguardanti il nucleo medesimo. Dovranno invece essere comunicate all’INPS, tramite l’apposito modello Rdc-Com/AU […], le informazioni riguardanti il nucleo familiare percettore di Rdc che non risultino in possesso dell’Istituto.

In pratica, tutti i casi che deviano dalla situazione “standard” andranno segnalati, affinché Inps possa reperire le informazioni mancanti e indispensabili per il calcolo dell’importo. Pertanto, quali sono i casi in cui il modulo Rdc-Com/AU va presentato? Vediamoli nel dettaglio.

Modulo Rdc-Com/AU 2022: chi lo deve compilare

I casi in cui il modulo Rdc-Com/AU va compilato sono 5. Senza la presentazione dello stesso entro il 30 giugno prossimo, Inps non potrà erogare il pagamento. In particolare, come indicato da suddetta Circolare, si è obbligati a presentarlo nel caso in cui ci si trovi in una delle seguenti condizioni:

  1. presenza nel nucleo familiare di un figlio maggiorenne a carico e fino al compimento dei 21 anni che:
    • frequenti un corso di formazione scolastica o professionale o un corso di laurea; oppure
    • svolga un tirocinio o un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui; oppure
    • sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego; oppure
    • svolga il servizio civile universale;
  2. presenza nel nucleo familiare di figlio minorenne a carico non valorizzato correttamente nella DSU utile ai fini del riconoscimento del RdC (minorenni indicati con la lettera “P” e non con la lettera “F” nel quadro A della DSU);
  3. presenza nel nucleo familiare di madre di età inferiore a 21 anni non valorizzata nella DSU utile ai fini del riconoscimento del RdC in qualità di dichiarante o coniuge del dichiarante;
  4. indicazione degli esercenti la responsabilità genitoriale riferita a ciascun figlio in seno al nucleo familiare, ai fini del pagamento dell’assegno unico e universale in parti uguali tra i genitori (articolo 6, comma 4, e articolo 7, comma 2, del D.lgs n. 230/2021). Dovranno presentare il predetto modello Rdc-Com/AU, ad esempio, i nuclei familiari ove non siano presenti entrambi i genitori di uno o più figli a carico, a seguito di separazione, divorzio o in caso di genitori naturali non conviventi;
  5. esistenza di un valido provvedimento di affidamento di uno o più figli minori presenti nel nucleo in capo al dichiarante diverso dal genitore (ad esempio, nonno, zio, fratello, ecc.).

Inoltre, al fine di ricevere le maggiorazioni spettanti, saranno tenuti a presentare il modulo Rdc-Com/AU anche quei nuclei familiari:

  • in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro alla data di presentazione del modello (ai sensi dell’art. 4, comma 8, del D.lgs. n. 230/2021);
  • che abbiano un ISEE non superiore a €25.000 e che abbiano percepito nel corso del 2021, l’assegno per il nucleo familiare.

In pratica, gli unici percettori che non sono tenuti a compilare il modulo e che vedranno comunque corrisposta la cifra integrale sono quelli in cui siano contestualmente presenti, all’interno dello stesso nucleo, i due genitori, di cui uno sia il dichiarante della DSU, ai fini ISEE, con uno o più figli a carico che siano minorenni (con o senza disabilità) o maggiorenni con disabilità.

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