Aumentano i lavoratori che possono essere considerati sportivi e quelli a cui può essere applicato un contratto co.co.co. Sono alcune delle modifiche previste dallo schema correttivo per superare le criticità derivanti dall’attuale regolamentazione contenuta nel Dlgs 36/2021 prima che entri in vigore nel gennaio 2023.
Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.
Lavoratori sportivi: riconosciuti anche i tesserati
Innanzitutto, viene ampliata la nozione di lavoratore sportivo: adesso sono inclusi anche i tesserati che svolgono mansioni sportive riconosciute dai regolamenti degli enti affilianti.
Fanno eccezione coloro che svolgono mansioni di carattere amministrativo-gestionale.
Lavoratori sportivi: co.co.co. con queste novità
Modifiche anche sul piano contrattuale: come accennato all’inizio dell’articolo, il correttivo introduce la presunzione che consente di applicare il contratto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) nei casi in cui la prestazione non superi le 18 ore settimanali (esclusa la partecipazione a manifestazioni sportive) e la stessa sia coerente con i regolamenti tecnico-sportivi degli organismi affilianti.
Ma le novità non finiscono qua, infatti:
- per i contratti co.co.co e quelli si lavoro autonomo scatta una soglia di esenzione contributiva per i compensi annui fino a 5 mila euro e un’aliquota contributiva, per la parte eccedente, pari al 24 o al 25%;
- elevata invece da 10 mila a 15 mila euro, ai fini fiscali, la soglia di esenzione per i compensi annui per ogni tipo di rapporto di lavoro sportivo dilettantistico, anche subordinato;
- abbattute del 50% le aliquote previdenziali fino al 2027.
Attenzione però, perché tale presunzione vale solo nel caso in cui si possa dimostrare che il rapporto di lavoro non va oltre le 18 ore a settimana. Al superamento della citata soglia, il rapporto verrebbe ricondotto nella fattispecie del lavoro subordinato con conseguenze sanzionatorie e penali rilevanti.
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