Ci siamo soffermati molto nei giorni scorsi sulla procedura per l’assegnazione delle supplenze dei docenti stabilita dalla circolare n.28597 del 29 luglio.
Adesso, invece, affrontiamo un altro tema molto dibattuto che è quello relativo al personale ATA, nello specifico al periodo di prova che quest’ultimi devono superare per entrare definitivamente di ruolo.
La normativa di riferimento in questo caso è il CCNL comparto istruzione 2016-2018, in particolare Titolo IV, articolo 30.
Il personale scolastico ATA assunto con contratto a tempo indeterminato è tenuto allo svolgimento e superamento di un periodo di prova prima di passare definitivamente all’immissione in ruolo. Possono essere esonerati da questa regola coloro che abbiano già superato un periodo di prova nello stesso profilo professionale o in un altro profilo della pubblica amministrazione.
Per recedere dal periodo di prova, senza giustificato motivo, è richiesto il preavviso all’amministrazione scolastica. Quest’ultima, da parte sua, può recedere dal contratto fornendo adeguata motivazione delle cause che la spingono a questa decisione.
A differenza dei docenti, il cui periodo di prova dura un anno scolastico, per il personale ATA la durata è differente e corrisponde a:
Il CCNL sopra menzionato prevede che se il periodo di prova volge al termine senza che nessuna delle due parti abbia manifestato l’interesse al recesso, il periodo di prova si intende superato e scatta in automatico la conferma al ruolo del soggetto in questione. Tuttavia, non è inusuale che alcune ragionerie territoriali dello Stato chiedano un formale provvedimento di superamento del periodo di prova per ragioni di certezza.
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