Il 15 agosto ricorre la Festività dell’Assunzione di Maria, nota anche come Festa dell’Assunta. Più comunemente indicata come Ferragosto. In questa occasione si festeggia l’assunzione in cielo di Maria, madre di Gesù, al termine della sua vita terrena.
Si tratta di una Festività cattolica riconosciuta dalla legge e ribadite anche dalla contrattazione collettiva. Che tipo di retribuzione spetta al lavoratore per questa festività? Paga solo il datore di lavoro? Quando paga Inps? Vediamo i dettagli.
Segue un’illustrazione di come viene pagata questa giornata, a seconda se si tratta di un giorno di non lavoro (festività goduta), di lavoro, o si è in cassa integrazione.
Ferragosto 2022 non lavorato, come viene pagato in busta paga?
Quando le festività non sono lavorate e quindi godute, ai lavoratori non retribuiti in misura fissa mensile, ma con retribuzione oraria, è il caso ad esempio degli operai di alcuni CCNL, spetta un trattamento economico di festività rapportato a un 1/6 della retribuzione settimanale.
Per gli impiegati e altre categorie che hanno la retribuzione mensilizzata (in misura fissa mensile) la festa della Assunzione è già compresa nello stipendio.
Nel 2022 non viene pagata una giornata di lavoro in più, come accaduto nel 2021 quando il Ferragosto coincise con la domenica.
Il tutto verrà tracciato nella Busta paga di agosto 2022 insieme agli altri aumenti destinati ad alcune categorie di lavoratori: per i dettagli clicca qui.
Ferragosto 2022 lavorato: come viene retribuita?
Se la Festa della Assunzione è lavorata, la retribuzione giornaliera è incrementata delle maggiorazioni percentuali per lavoro festivo come previsto dal Ccnl di riferimento. Le maggiorazioni sono variabili e corrispondono a circa il 30-40%.
Ferragosto 2022 in cassa integrazione: come funziona?
Quando la festività del 15 agosto è infrasettimanale come nel 2022, interviene in un periodo di sospensione del rapporto di lavoro in cui interviene un ammortizzatore sociale, la retribuzione prevista per la festività non rientra fra gli elementi di competenza da parte della Cassa (Inps, FSBA, Formatemp) perché a carico dell’azienda, per i lavoratori:
– a orario ridotto e cioè che lavorano comunque una parte della settimana;
– sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti non in misura fissa mensile ma in rapporto alle ore, sospesi da non più di due settimane.
Non rientrano tra gli elementi integrabili da parte della Cassa (Inps, FSBA, Formatemp) neppure la festività infrasettimanale che ricade nei primi 15 giorni della sospensione del rapporto di lavoro. Anche questa è a carico azienda.
Invece il trattamento economico per la festività è a carico della Cassa (Inps, FSBA, Formatemp) per i lavoratori:
– sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti non in misura fissa mensile ma in rapporto alle ore, sospesi da oltre due settimane;
– sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti in misura fissa mensile sospesi anche da non più di due settimane.
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