Non è tenuto a versare i contributi Inps il socio di capitale che non presta attività lavorativa all’interno della compagine aziendale.
Per l’esattezza ”non rientrano nell’imponibile previdenziale i redditi di partecipazione nelle Srl in cui il contribuente occupa esclusivamente il ruolo di socio di capitale, senza alcun apporto di prestazione lavorativa. A stabilirlo, anzi, a ribadirlo, è l’ordinanza 25341/2022 della Corte di cassazione, la quale, tornando sul tema controverso della base di calcolo della contribuzione per lavoratori autonomi Inps (ovvero gli iscritti alla gestione artigiani e commercianti), afferma l’assoluta liceità di escludere dalla formazione della base di computo per l’applicazione dell’aliquota contributiva i redditi da società di capitali (Srl) in assenza di attività lavorativa”.
Conseguentemente in occasione della prossima scadenza per la dichiarazione dei redditi del 30 novembre, tale distinzione, tra socio d’opera e socio di capitale ai fini degli oneri contributivi, deve essere presa in considerazione.