Con l’avvio ormai inoltrato del nuovo anno scolastico i docenti neo immessi in ruolo hanno iniziato il loro anno di prova. C’è chi l’ha iniziato da subito e chi invece si chiede se vale lo stesso avendolo iniziato dopo il 1° settembre.
C’è poi anche chi si chiede cosa succede se non verrà superato l’anno di prova. Sappiamo che l’anno di prova è finalizzato alla conferma definitiva in ruolo e il docente che non supera il percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio dovrà ripeterlo.
Ma anche qui sorgono molte incognite: quante volte è possibile? Il secondo periodo di prova si svolgerà come il primo?
Cerchiamo di rispondere a queste domande.
Alla fine del percorso di formazione e del periodo annuale di prova in servizio sono previsti i seguenti step:
Per superare il percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio, il docente dovrà svolgere un test finale per accertare le competenze acquisite e sarà oggetto di valutazione da parte del dirigente scolastico.
In caso di mancato superamento del test finale e/o di valutazione negativa del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio, il dirigente scolastico emette un motivato provvedimento di ripetizione del periodo di formazione e di prova.
Ai sensi del DL 36/2021, convertito in legge 79/2022è possibile ripetere l’anno di prova una sola volta.
Durante il secondo percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio, il docente svolgerà le medesime attività svolte nel primo periodo di prova e alla fine di esso dovrà allo stesso modo svolgere il colloquio e il test finale.
C’è però una differenza: nel corso del secondo percorso è obbligatoria una verifica da parte di un dirigente tecnico, allo scopo di acquisire ogni utile elemento di valutazione dell’idoneità del docente. A seguito della verifica il dirigente tecnico redigerà una relazione che sarà parte integrante della documentazione esaminata nuovamente dal Comitato.
Se il test viene superato, si possono verificare due situazioni: