Con l’avvio ormai inoltrato del nuovo anno scolastico i docenti neo immessi in ruolo hanno iniziato il loro anno di prova. C’è chi l’ha iniziato da subito e chi invece si chiede se vale lo stesso avendolo iniziato dopo il 1° settembre.
Una novità in materia di periodo di prova riguarda, invece, i docenti che hanno superato il concorso straordinario bis.
Sappiamo che ai sensi del DM n.226/2022, durante l’anno di prova il docente deve aver prestato servizio effettivo per almeno 180 giornate delle quali 120 per attività didattiche. Solo se si soddisfa questo requisito, se si supera il test finale e se la valutazione sarà positiva si considera passato l’anno di prova e si verrà confermati in ruolo.
Ma cosa succede ai vincitori del concorso straordinario bis dopo l’immissione in ruolo? Anche loro devono svolgere le 180 giornate effettive di servizio?
La risposta alla domanda precedente è sì. Ai sensi del DL 25 maggio 2021 n.73, ai vincitori del concorso straordinario bis si applicano le stesse regole per i docenti assunti da concorso ordinario. Quindi anche i primi dovranno svolgere il periodo annuale di prova e formazione.
C’è però una brutta notizia. Ai fini del calcolo dei 180 giorni di servizio effettivi di cui 120 per le attività didattiche verranno calcolati solo i giorni a partire dal giorno della nomina da concorso straordinario bis finalizzata al ruolo. Se quindi un docente ha svolto in precedenza giorni di servizio, anche sulla medesima classe di concorso, questi non gli verranno riconosciuti ai fini dell’anno di prova.
Alla luce di quanto affermato fino adesso, sorge spontanea un’altra domanda: e se non si riesce a maturare il requisito delle 180 giornate? In questo caso, come avviene per gli altri docenti che si trovano nel periodo di formazione e prova, è possibile rinviare l’anno di prova e formazione all’anno scolastico successivo.
Per conoscere cosa succede se non si supera il periodo di prova e di formazione e se è possibile ripeterlo clicca qui.