Voucher Lavoro Stagionale, torna il prossimo anno. Nel 2023 i lavoratori stagionali e del turismo in genere potranno essere pagati tramite voucher: lo prevede la Manovra di Bilancio trasmessa dal Governo al Parlamento per l’approvazione in legge.
La decisione comporta una serie di conseguenze per tutti i lavoratori occasionali, che con i voucher perderanno il loro status di “dipendenti”. Ma secondo il Governo, la reintroduzione di tale metodo di pagamento dovrebbe favorire il reperimento della manodopera soprattutto nei settori in cui questa scarseggia, come l’agricoltura (non è dello stesso avviso il Segretario Generale della UILA che ha definito questa soluzione “una tragedia”) e il turismo, in cui prevalgono i contratti di lavoro stagionale.
Vediamo bene nel dettaglio cosa prevede il DDL Bilancio in merito alla reintroduzione dei voucher nel settore stagionale.
I voucher torneranno in auge (erano stati aboliti nel 2017) nei settori:
La misura minima oraria del compenso è pari a 9 euro netti, tranne che per l’agricoltura dove va presa a riferimento la retribuzione del contratto collettivo, a cui vanno aggiunti gli oneri previdenziali e assistenziali. Potranno essere utilizzabili per un importo complessivamente non superiore a 10 mila euro di reddito.
Tramite la remunerazione in voucher, il prestatore ha diritto all’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, al riposo giornaliero e settimanale e alle pause. Le somme percepite tramite voucher sono esenti da imposizione fiscale e non incidono sul suo stato di disoccupato.
È vietato il ricorso al contratto di prestazione occasionale da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di dieci lavoratori subordinati a tempo indeterminato.
Non fanno eccezione le aziende alberghiere e le strutture ricettive che operano nel settore del turismo, per le attività lavorative rese da pensionati, disoccupati, percettori RdC e studenti under 25, e che hanno alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori.
Inoltre, non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali il datore di lavoro abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.
In caso di superamento del limite di importo o del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile, il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.