HomeEvidenzaPensioni febbraio 2023: importo più basso per 4 motivi

Pensioni febbraio 2023: importo più basso per 4 motivi

Pensione gennaio 2023 in arrivo nei prossimi giorni sui conti correnti dei titolari. Da qualche giorno però il cedolino della pensione è accessibile tramite il servizio online del sito Inps. I pensionati stanno visualizzando gli importi di gennaio e già si notano delle variazioni degli importi.

Con una nota di chiarimento Inps ha pensato bene di chiarire alcuni passaggi tecnici che portano a questa variazioni che molti casi portano ad una decurtazione dell’assegno.

Pensione febbraio 2023, perché ci sono tagli?

Perché ci sono tagli sulla Pensione di febbraio? La risposta ci arriva direttamente dall’ente previdenziale il quale ci specifica che sono state operate le trattenute fiscali dovute alle addizionali regionali e comunali, al conguaglio 2022 e la tassazione 2023. Quattro novità che fatto abbassare e non di poco l’assegno mensile.

Per quanto riguarda le prestazioni fiscalmente imponibili, a decorrere dal rateo di pensione di gennaio, oltre all’ IRPEF mensile, vengono trattenute le addizionali regionali e comunali relative al 2022. Queste trattenute sono infatti effettuate in 11 rate nell’anno successivo a quello cui si riferiscono, a partire da febbraio.

Sull’assegno di febbraio viene inoltre effettuato il ricalcolo a consuntivo delle ritenute erariali relative al 2022 (IRPEF e addizionale regionale e comunale a saldo) sulla base dell’ammontare complessivo delle sole prestazioni pensionistiche. E laddove le trattenute siano state effettuate in misura inferiore rispetto a quanto dovuto su base annua, si realizza una differenza “a debito” (conguaglio in negativo) del pensionato che sarà recuperata sulle rate di pensione di gennaio e febbraio 2023.

Nel solo caso di pensionati con importo annuo complessivo dei trattamenti pensionistici fino a 18.000 euro, per il quali il ricalcolo dell’ IRPEF ha determinato un conguaglio a debito di importo superiore a 100 euro, la rateazione viene estesa fino alla mensilità di novembre (articolo 38, comma 7, legge 122/2010). Le somme conguagliate – ricorda Inps – verranno certificate nella Certificazione Unica 2023.

Le prestazioni di invalidità civile, le pensioni o gli assegni sociali, le prestazioni non assoggettate alla tassazione per particolari motivazioni (detassazione per residenza estera, vittime del terrorismo) non subiscono trattenute fiscali.

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