HomeEvidenzaAssegno Unico 2023, ISEE non basta in questi 7 casi

Assegno Unico 2023, ISEE non basta in questi 7 casi

Assegno Unico gennaio 2023, in alcuni casi l’ISEE potrebbe non bastare per ricevere il pagamento adeguato. È quanto verificato sulla propria pelle da alcuni percettori che a gennaio non hanno ricevuto il pagamento per via di controlli non superati.

Uno dei motivi per cui INPS non paga, per esempio, può essere da ricondurre alla presenza di figli maggiorenni nel nucleo familiare. Chi ha figli che hanno raggiunto la maggiore età, infatti, è tenuto a comunicarlo a INPS attraverso il modulo Rdc-Com.

La conferma arriva direttamente da INPS, che tramite social spiega:

In pratica, in determinati casi la presentazione dell’ISEE aggiornato non basta per ricevere la somma adeguata alla propria condizione economica: occorre compilare anche il modulo Rdc-Com/AU, che serve a INPS ad acquisire informazioni mancanti riguardo il nucleo familiare. Senza modulo, specifica l’Istituto, nessun figlio otterrà il pagamento.

Tuttavia, non tutte le famiglie sono obbligate a compilare tale modulo. Vediamo chi deve farlo in base alle indicazioni riportate nella circolare INPS n. 53 del 28 aprile 2022.

Assegno Unico 2023, modulo Rdc-Com/AU: chi riguarda?

La compilazione del modulo Rdc-Com/AU è obbligatoria per il percettore dell’Assegno Unico che si trovi in una delle seguenti condizioni:

  1. presenza nel nucleo familiare di un figlio maggiorenne a carico e fino al compimento dei 21 anni che:
    • frequenti un corso di formazione scolastica o professionale o un corso di laurea; oppure
    • svolga un tirocinio o un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui; oppure
    • sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego; oppure
    • svolga il servizio civile universale;
  2. presenza nel nucleo familiare di figlio minorenne a carico non valorizzato correttamente nella DSU utile ai fini del riconoscimento del RdC (minorenni indicati con la lettera “P” e non con la lettera “F” nel quadro A della DSU);
  3. presenza nel nucleo familiare di madre di età inferiore a 21 anni non valorizzata nella DSU utile ai fini del riconoscimento del RdC in qualità di dichiarante o coniuge del dichiarante;
  4. assenza di uno dei genitori dei figli a carico nel nucleo familiare, a seguito di separazione, divorzio o in caso di genitori naturali non conviventi;
  5. esistenza di un valido provvedimento di affidamento di uno o più figli minori presenti nel nucleo in capo al dichiarante diverso dal genitore (ad esempio, nonno, zio, fratello, ecc.).

Inoltre, al fine di ricevere le maggiorazioni spettanti, sono tenuti a presentare il modulo Rdc-Com/AU anche quei nuclei familiari:

  • in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro alla data di presentazione del modello;
  • che abbiano un ISEE non superiore a €25.000.

In pratica, gli unici percettori che non sono tenuti a compilare il modulo e che vedranno comunque corrisposta la cifra integrale sono quelli in cui siano contestualmente presenti, all’interno dello stesso nucleo, i due genitori, di cui uno sia il dichiarante della DSU, ai fini ISEE, con uno o più figli a carico che siano minorenni (con o senza disabilità) o maggiorenni con disabilità.

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