HomeEvidenzaAssegno Unico, INPS annuncia: Bonus 30 euro erogato d’ufficio in questi casi

Assegno Unico, INPS annuncia: Bonus 30 euro erogato d’ufficio in questi casi

Il Bonus 30 euro previsto dalla legge sull’Assegno unico ed erogato ai nuclei familiari dove entrambi i genitori lavorano, deve essere corrisposto anche ai nuclei monoparentali. Lo precisa Inps con il messaggio 724 dello scorso 17 febbraio.

Vediamo i dettagli di questa novità.

Bonus 30 euro su Assegno Unico erogato d’ufficio in questi casi

La legge sull’Assegno unico stabilisce che “Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, è prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1, fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro la maggiorazione non spetta.

Si tratta di bonus che ha la finalità di incentivare i genitori dello stesso nucleo familiare a lavorare. Esso non è previsto nel caso in cui sia un solo genitore a lavorare. Si è posto quindi il tema della discriminazione che sarebbe stata così operata nei confronti dei nuclei vedovili. Problematica risolta dal Ministero del Lavoro, che ha così riconosciuto il diritto alla corresponsione d’ufficio del “bonus per il secondo percettore di reddito ai nuclei vedovili per i decessi del genitore lavoratore che si sono verificati nell’anno di competenza in cui è riconosciuto l’Assegno”.

Conseguentemente – scrive Inps – “per le domande di Assegno presentate a decorrere dal 1° gennaio 2022, la maggiorazione in esame sarà applicata fino al mese di febbraio 2023 e cesserà di essere erogata a decorrere dalla rata di Assegno – qualora spettante – per la mensilità di marzo 2023”. Insomma l’erogazione avviene d’ufficio per l’annualità marzo 2022-febbraio 2023 e, anche per il futuro, “il decesso del genitore lavoratore nel corso dell’annualità di fruizione dell’Assegno non comporta la perdita del bonus sino alla conclusione dell’annualità della prestazione stessa”.

E’ questa la prassi che sarà applicata “anche per le future annualità di erogazione dell’Assegno”.

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