Gli stagionali che con il loro lavoro guadagnano fino a 3.000 euro lordi non perderanno il Reddito di Cittadinanza che eventualmente percepiscono.
È una delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2023 (comma 317) riguardo il Reddito di Cittadinanza. Nel 2023, questo durerà al massimo 7 mensilità e per 6 mesi i beneficiari occupabili dovranno frequentare un corso di formazione così da essere pronti a inserirsi nel mondo del lavoro non appena rimarranno senza RdC.
Regola che vige anche per i lavoratori stagionali e intermittenti, ma per i quali sono concesse eccezioni rispetto a quanto disposto fino ad oggi.
Per quanto riguarda lavoratori stagionali o intermittenti facenti parte di nuclei familiari percettori del Reddito di Cittadinanza, finora il maggior reddito da lavoro concorreva alla determinazione del beneficio economico nella misura dell’80%, come disposto dal DL 28 gennaio 2019, n. 4 (art. 3, comma 8).
Con la novità inserita in Manovra di Bilancio, «nel caso di stipulazione di contratti di lavoro stagionale o intermittente, il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi.»
Ciò significa che se il percettore svolge lavoro stagionale o intermittente entro il valore di 3.000 euro, questo non sarà utile per la quantificazione dell’importo spettante del RdC e che pertanto non inficerà sulla sua riscossione.