HomeEvidenzaNASpI e Lavoro compatibili: le condizioni

NASpI e Lavoro compatibili: le condizioni

Indennità di disoccupazione NASpI, avere un lavoro non comporta automaticamente l’esclusione dal sussidio. In alcuni casi, infatti, si può percepire NASpI pur avendo un lavoro. Occorre però rispettare determinate condizioni.

Si può prendere la NASpI se si lavora?

Se c’è concomitante attività di lavoro si può conservare il diritto alla NASpI, seppur in maniera ridotta, a patto di comunicare all’INPS, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività, il reddito annuo che si presume guadagnare e sempre che il reddito:

  • non derivi da un’occupazione superiore a 6 mesi;
  • non ecceda in un anno gli 8.174 euro da lavoro dipendente o i 5.500 euro da lavoro autonomo.

Tali condizioni valgono anche per il soggetto titolare di due rapporti di lavoro part-time che ne perde uno a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale del rapporto di lavoro nell’ambito della procedura di licenziamento.

In caso di nuova occupazione con lavoro subordinato da cui derivi un reddito annuo superiore a 8.174 euro scatta la decadenza della NASpI, salvo che la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi: in tal caso, l’indennità è sospesa d’ufficio sulla base delle comunicazioni obbligatorie per tutta la durata del rapporto di lavoro (quindi fino a 6 mesi). Al termine della sospensione, l’indennità riprende a essere corrisposta automaticamente per il periodo residuo spettante.

NASpI, spetta se trovo un nuovo lavoro?

In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro dipendente in cui reddito annuale sia inferiore a 8.174 euro si conserva il diritto a percepire la NASpI, ma in misura ridotta, alle seguenti condizioni:

  • il percettore della NASpI deve comunicare all’INPS il reddito annuo previsto entro un mese dall’inizio dell’impiego;
  • il datore di lavoro o l’utilizzatore nel caso in cui il lavoratore sia impiegato con contratto di somministrazione deve essere diverso dal datore di lavoro o dall’utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il rapporto che ha determinato il diritto alla NASpI e, rispetto a questi, non devono presentare rapporti di collegamento o di controllo oppure assetti proprietari sostanzialmente coincidenti.

Se ricorrono tali condizioni, la NASpI è ridotta dell’80% del reddito presunto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio del contratto di lavoro subordinato e la data in cui termina il periodo di godimento della NASpI o, se antecedente, la fine dell’anno. La riduzione è ricalcolata d’ufficio all’atto della presentazione della dichiarazione dei redditi.

In caso di mancata comunicazione del reddito:

  • se il rapporto di lavoro è di durata pari o inferiore a 6 mesi, scatta la sospensione;
  • se il rapporto è di durata superiore o se è a tempo indeterminato, scatta la decadenza.
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