Bonus 1.000 euro di sostegno al reddito SAR per i disoccupati, è stato rinnovato anche per il 2023 e si può già fare domanda.
Il bonus è erogato da Formatemp, il fondo di formazione per i lavoratori dipendenti delle agenzie di somministrazione, ed è infatti riservato a tutti i lavoratori che precedentemente siano stati assunti con uno o più contratti in somministrazione a tempo determinato o indeterminato, anche in apprendistato, da parte della Agenzie per il Lavoro e poi mandati in missione presso le aziende utilizzatrici.
Vediamo i dettagli e i requisiti.
Bonus 1.000 euro disoccupati 2023: a chi spetta
Il Bonus spetta a 3 categorie di utenti con determinati requisiti, specifici per ogni categoria:
- (categoria 1) i disoccupati da almeno 45 giorni che abbiano maturato almeno 110 giorni di lavoro (o 440 ore lavorate, in caso di part-time verticale) nell’arco degli ultimi 12 mesi a far data dall’ultimo giorno effettivo di lavoro in somministrazione;
- (categoria 2) i disoccupati da almeno 45 giorni che abbiano concluso la procedura in Mancanza di Occasioni di Lavoro – MOL ai sensi dell’art. 25 CCNL Agenzie per il Lavoro;
- (categoria 3) i disoccupati da almeno 45 giorni che abbiano maturato almeno 90 giorni di lavoro (o 360 ore lavorate, in caso di part-time verticale) nell’arco degli ultimi 12 mesi a far data dall’ultimo giorno effettivo di lavoro in somministrazione.
La prestazione è richiedibile ogni qualvolta si maturano ex novo i requisiti: in sostanza, il Bonus SAR è richiedibile anche più volte nello stesso anno nel caso di ripresenti lo stato di disoccupazione. Inoltre, è compatibile con il Reddito di Cittadinanza o con la NASpI.
Il Bonus non spetta invece a coloro che siano stati lavoratori alle dirette dipendenze del datore di lavoro presso il quale prestavano la loro attività.
Bonus disoccupati 2023: quali importi?
L’importo del Bonus oscilla tra i 780 e i 1.000 euro a seconda della categoria di appartenenza tra quelle sopra elencate e non tutti possono accedere alla stessa cifra:
- ai beneficiari appartenenti alle categorie 1 e 2 viene corrisposto un contributo a titolo di sostegno al reddito pari a 1.000 euro al lordo delle imposte previste dalla legge;
- ai beneficiari appartenenti alla categoria 3 viene corrisposto un contributo a titolo di sostegno al reddito pari a 780 euro al lordo delle imposte previste dalla legge.
Bonus SAR 2023: quando fare domanda?
La domanda del Bonus va inviata deve essere presentata al Formatemp esclusivamente attraverso il sistema FTWeb. Per approfondire sulle modalità di presentazione della domanda invitiamo a consultare il sito del fondo e a scaricare la documentazione.
Per presentare domanda c’è una tempistica ben precisa da rispettare: la domanda andrà inviata nel periodo di tempo che intercorre tra il 106° e il 173° giorno successivo all’ultimo rapporto di lavoro in somministrazione. In altri termini occorre considerare questa tempistica e procedura:
- una volta maturato il requisito dei 45 giorni di disoccupazione, il richiedente deve attendere almeno altri 60 giorni prima di poter presentare la domanda: che potrà inviare dal 106° giorno;
- da quel momento, ne ha a disposizione altri 68 (come detto il massimo è 173 giorni) entro i quali inviarla.
In presenza di eventi sospensivi del rapporto di lavoro (ad es. malattia, maternità, infortunio), conclusi dopo la cessazione dell’ultimo contratto in somministrazione, la data dalla quale decorrono i termini di presentazione delle domande è rappresentata dal giorno in cui termina l’evento sospensivo.
Si segnala che per avere l’accredito possono passare anche mesi dall’invio della domanda.
Bonus disoccupati 2023: cosa cambia dal 1° marzo
Come ha fatto sapere Formatemp sul proprio sito, dal 1° marzo 2023 il contributo corrisposto a titolo di Sostegno al reddito potrà essere ricevuto esclusivamente a mezzo bonifico bancario, con accredito su un conto corrente postale o bancario di cui il richiedente è titolare.
Inoltre, sempre dal primo marzo, eventuali ricorsi gerarchici al Comitato di Gestione e Controllo del Fondo di Solidarietà dovranno essere trasmessi all’indirizzo di posta elettronica [email protected] esclusivamente a mezzo PEC, da un indirizzo riconducibile al ricorrente o allo sportello sindacale.