HomeEvidenzaRate Agenzia Entrate 2023: quando decade il diritto?

Rate Agenzia Entrate 2023: quando decade il diritto?

L’Agenzia delle Entrate nei giorni scorsi, ha reso disponibile il nuovo servizio per il calcolo dei piani di rateazione delle somme dovute a seguito dell’’attività di controllo automatizzatocontrollo formale delle dichiarazioni.

La nuova disposizione consente di rateizzare fino a un massimo di 20 rate, vediamo però in quali casi il Contribuente perde il diritto e decade dal beneficio della rateizzazione.

Decadenza dal beneficio di rateizzazione Agenzia Entrate 2023, in quali casi?

Il contribuente decade dal beneficio di rateizzazione per le somme dovute a seguito dell’attività di controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni, in questi casi:

  • mancato pagamento della 1° rata entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione oppure entro i 90 giorni per gli avvisi telematici;
  • mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva.

In questi casi oltre a perdere il diritto alle rate, ne consegue l’iscrizione a ruolo per gli importi residui dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena.

Decadenza rate Agenzia Entrate 2023 nei casi di “lieve inadempimento”

Non si perde il beneficio alla rateazione in tutti i casi in cui non viene pagata una rata, fa eccezione il caso per “lieve inadempimento” dovuto a:

  • insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro;
  • tardivo versamento della 1° rata, non superiore a 7 giorni.

Nei casi di “lieve inadempimento” e di tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, si procede all’iscrizione a ruolo dell’eventuale frazione non pagata, della sanzione commisurata all’importo non pagato o pagato in ritardo, e dei relativi interessi.

L’iscrizione a ruolo non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento operoso entro il termine di pagamento della rata successiva, oppure nel caso di ultima rata o del versamento in unica soluzione, entro 90 giorni dalla scadenza.

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