La Pasqua è un giorno festivo, ma cade sempre di domenica, per cui non è previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro alcun trattamento specifico.
La regola osservata dalla quasi totalità dei ccnl dei settori produttivi è che spetta una maggiorazione, in genere tra il 50-70% della retribuzione, per il lavoro prestato nella giornata della “Resurrezione di Gesù Cristo”.
Ai lavoratori che non prestano servizio durante la domenica di Pasqua, invece, non spetta nessun trattamento aggiuntivo. C’è tuttavia un’eccezione.
Nel settore dell’Autotrasporto merci esiste un trattamento specifico per la giornata di Pasqua. Fino al 2011 la Pasqua era considerata al pari di una festività coincidente con la domenica e ai lavoratori spettava lo stesso trattamento retributivo di una giornata di lavoro.
A seguito dell’eliminazione della Pasqua (ma anche del 4 novembre, Festa delle Forze armate) dai giorni festivi ai lavoratori del settore è riconosciuto un Bonus Stipendiale ai soli lavoratori in servizio alla data del 26 gennaio 2011.
Tecnicamente si tratta di un elemento distinto della retribuzione non riassorbibile pari a 10 euro al livello B3, ex 3° Super, riparametrato per gli altri livelli contrattuali. Tale importo, incide su tutti gli istituti legali e contrattuali, è così riparametrato:
Livello | EDR |
Quadro | 12,89 |
1° – D1 | 12,07 |
2° – D2 | 11,07 |
3° Super – C3, B3, A3 | 10,00 |
3° – F2, E2, D2 | 9,75 |
4° – G1, H1 | 9,26 |
5° | 8,84 |
6° | 8,26 |