Assegno sociale 2023, l’INPS con il messaggio n. 1268 del 3 aprile, ha fornito nuove precisazioni sul riconoscimento del diritto all’assegno, specificatamente al requisito del soggiorno legale e continuativo nel territorio italiano del richiedente per almeno 10 anni.
L’Assegno è una prestazione economica, erogata a domanda dall’INPS, rivolta ai cittadini che si trovano in condizioni economiche disagiate e con redditi inferiori alle soglie previste annualmente dalla legge.
Assegno sociale 2023: i requisiti
I requisiti per il riconoscimento del diritto dell’Assegno sociale 2023, sono:
1.età anagrafica, attualmente a 67 anni;
2.avere la cittadinanza italiana, Repubblica San Marino, comunitaria, di uno Stato appartenente allo Spazio Economico Europeo o Svizzera. ***I soggetti titolari dello status di rifugiato, di protezione sussidiaria o di permesso di soggiorno di lungo periodo, sono equiparati ai cittadini italiani;
3.essere in possesso di un soggiorno legale continuativo nel territorio nazionale per 10 anni antecedenti alla domanda;
4.residenza in Italia al momento della domanda per la concessione della prestazione economica, e deve permanere ai fini del mantenimento della prestazione.
Assegno sociale 2023: precisazioni da INPS
l’INPS con il messaggio del 3 aprile, sottolinea che il requisito del soggiorno continuativo per almeno 10 anni, di cui al punto 3, costituisce un requisito anagrafico autonomo rispetto a quello disposto dal punto 2, rispetto al quale si pone come ulteriore e non alternativo.
A riguardo la Corte di Cassazione, con le sentenze n. 22261/2015, n. 24981/2016, n. 16990/2019 e n. 16867/2020, ha evidenziato la differenza sostanziale tra il titolo di legittimazione a essere cittadino o equiparato, che è dato da una concessione amministrativa, regolata da norme di pubblica sicurezza, e il requisito anagrafico del soggiorno continuativo che è, di contro, dato fattuale regolato dal codice civile.
Ne consegue quindi, che il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (requisito di cui al punto 2), di per sé non può costituire elemento probatorio, quindi un elemento di prova del soggiorno legale continuativo in Italia per 5 anni (ai fini della soddisfazione del requisito di cui al punto 5).
Nello stesso modo, qualora sussiste una continuità nelle date di rilascio di due permessi di soggiorno di lungo periodo, il requisito del soggiorno legale e continuativo di 10 anni non deve ritenersi “ex” se soddisfatto, essendo comunque necessaria l’ulteriore verifica, da parte della Struttura territoriale INPS competente, dell’effettivo soggiorno continuativo decennale nel territorio dello Stato italiano.
Assegno sociale 2023: come fare domanda
La domanda per la richiesta dell’assegno, deve essere presentata online sul sito dell’INPS, accedendo con SPID,CIE,CNS al seguente link.
Per chi non è in possesso di un SPID o di un altro sistema di autenticazione, può fare la domanda tramite:
- Contact center, chiamando il numero da rete fissa 803 164, oppure 06 164164 da rete mobile;
- rivolgendosi presso un Istituto di Patronato o intermediari dell’Istituto