Una parte degli attuali percettori del Reddito di Cittadinanza godrà del sussidio per tutto il 2023 e da gennaio 2024 potrà ricevere un nuovo sostegno sostitutivo ribattezzato Garanzia per l’inclusione (GIL).
Un sostegno che durerà per 18 mensilità (come l’attuale RdC) con la possibilità di rinnovo ma che non sarà accessibile indistintamente a tutti i beneficiari del Reddito di Cittadinanza.
Vediamo dunque a chi spetta la garanzia per l’inclusione, quali requisiti servono e come verrà erogato, così come spiega la bozza del DL Lavoro di cui TuttoLavoro24.it ha avuto modo di leggere in esclusiva la versione più recente.
Nuovo RdC: a chi spetta la garanzia per l’inclusione
Il nuovo RdC, che dunque leggendo la bozza dovrebbe avere il nome ufficiale di Garanzia per l’inclusione, è riconosciuto, a richiesta, ai nuclei familiari al cui interno vi sia, alternativamente, almeno un componente:
- con disabilità, come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
- minorenne;
- di almeno sessant’anni di età;
- a cui è stata riconosciuta una patologia che dà luogo ad assegno per l’invalidità civile anche temporaneo.
Al contrario, non avrà diritto alla Garanzia per l’inclusione il componente del nucleo familiare disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa.
Nuovo RdC garanzia per l’inclusione, quali sono i requisiti?
Inoltre, i nuclei familiari che intendono richiedere GIL devono risultare, al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:
- essere cittadino dell’Unione, titolare di permesso di soggiorno oppure cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, oppure titolare dello status di protezione internazionale;
- essere, al momento della presentazione della domanda, residente in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo;
- avere un ISEE, in corso di validità, non superiore a euro 7.200;
- avere un reddito familiare inferiore a una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza (per capire cosa è incluso o escluso nel calcolo del reddito familiare si rimanda alla lettura della bozza);
- avere un patrimonio immobiliare, come definito ai fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione entro un valore ai fini IMU massimo di euro 150.000, non superiore a euro 30.000;
- avere un patrimonio mobiliare, come definito ai fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni minorenne successivo al secondo.
I predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite a fini ISEE, presente nel nucleo.
Inoltre, con riferimento al godimento di beni durevoli e ad altri indicatori del tenore di vita, nessun componente deve essere intestatario di:
- autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei trentasei mesi antecedenti la richiesta;
- navi e imbarcazioni da diporto;
- aeromobili di ogni genere.
Garanzia per l’inclusione attiva, si può rinnovare?
Il beneficio economico della Garanzia per l’inclusione, su base annua, è composto da una integrazione del reddito familiare fino alla soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. Il contributo mensile ammonta, dunque, a 500 euro.
Inoltre, ai beneficiari che si trovano a dover pagare l’affitto della casa un cui risiedono con contratto ritualmente registrato sarà corrisposto un ulteriore beneficio economico per un importo pari all’ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione, come dichiarato a fini ISEE, fino ad un massimo di euro 3.360 annui e 280 euro mensili.
La GIL sarà erogata mensilmente per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per un altro anno. Allo scadere dei periodi di rinnovo di dodici mesi è sempre prevista la sospensione di un mese.
Come richiedere il nuovo RdC per i fragili?
Come si legge nella bozza, l’INPS informa il richiedente che, per ricevere il beneficio, deve effettuare l’iscrizione presso il sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL), al fine di sottoscrivere un patto di attivazione digitale.
Il beneficio economico è erogato attraverso uno strumento di pagamento elettronico ricaricabile, denominato “Carta di Inclusione”, che permetterà di effettuare prelievi di contante entro un limite mensile non superiore a euro cento per un singolo individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza, e di effettuare un bonifico mensile in favore del locatore indicato nel contratto di locazione.
La consegna della Carta di Inclusione presso gli uffici del gestore del servizio integrato avverrà esclusivamente dopo sette giorni dalla sottoscrizione del patto di attivazione digitale.
Il pagamento del GIL partirà da gennaio 2024 e decorrerà dal mese successivo a quello di sottoscrizione, da parte del richiedente, del patto di attivazione digitale.