L’Agenzia delle Entrate, con il principio di diritto n. 8 del 21 aprile 2023, fornisce precisazioni sul regime che prevede la detassazione del 90%, dei redditi di docenti e ricercatori che rientrano in Italia, con l’acquisizione della residenza, dopo aver trascorso almeno 2 anni all’estero
L’agevolazione in esame è fruibile dai contribuenti per 6 anni a partire dal periodo di imposta in cui trasferiscono la residenza fiscale in Italia, e per i 5 periodi di imposta successivi.
Tale misura agevolativa, è stata introdotta per diminuire il fenomeno della ”fuga dei cervelli‘‘ e favorire lo sviluppo tecnologico e scientifico del Paese. E’ rivolto non solo ai cittadini italiani emigrati che intendano far rientro in Italia, ma anche ai ricercatori e docenti residenti all’estero, sia italiani che stranieri, i quali, per le loro particolari conoscenze e competenze scientifiche, possono favorire lo sviluppo della ricerca del Paese.
Assegni docenze esenti Irpef, possono usufruire della detassazione 90%?
Con il principio di diritto n.8 Agenzia delle Entrate, rileva che le università, secondo quanto stabilito dall‘articolo 2 comma 3 b)L.240/2010, potevano stipulare contratti triennali ai candidati, come professori o medici, che hanno conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di 1° o 2° fascia, o in possesso del titolo di specializzazione medica, oppure, per almeno 3 anni anche non consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca o di borse post dottorato, inclusi quelli esenti da Irpef.
Per questi contratti, la percezione degli assegni esenti da Irpef, in occasione dell‘ingresso o del rientro in Italia prima della successiva assunzione, può rappresentare uno dei requisiti propedeutici alla stipula dei contratti di ricerca e docenza rientranti nel regime del rientro dei cervelli.
Quindi secondo il parere dell’Agenzia Entrate, il fatto che gli assegni sono esenti da Irpef non costituiscono un ostacolo alla fruizione dei benefici per i ricercatori impatriati, previsto dall’articolo 44 del Dl n. 78/2010 e cioè:
“Ai fini delle imposte sui redditi è escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il novanta per cento degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all’estero, abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all’estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato“
In questo caso la durata del periodo a tassazione agevolata sarà calcolato a partire dal periodo d’imposta di ingresso o di rientro in cui il contribuente acquisirà la residenza fiscale in Italia che in tal caso deve essere legato con l’avvio dello stesso assegno di ricerca esentato dall’Irpef.