Con il messaggio n. 4616 del 22 dicembre 2022, l‘INPS aveva fornito le indicazioni operative per il conguaglio e il recupero della contribuzione relativa alla quota di fringe benefit o di bonus carburante erogata da parte dei datori di lavoro, da effettuare nella sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens.
L’Istituto è intervenuto nuovamente con il messaggio numero 1563 del 28-04-2023, con l’intento di fornire le istruzioni ai datori di lavoro che assumono manodopera assoggettata a contribuzione agricola unificata.
Conguaglio quota fringe benefit : istruzioni
Con il messaggio 1563, l’INPS fornisce le istruzioni per i casi di recupero e conguaglio della contribuzione relativa alla quota di fringe benefit o di bonus carburante erogata:
- nel caso in cui è necessario assoggettare a contribuzione la quota di retribuzione imponibile precedentemente omessa. In questo caso i datori di lavoro:
- devono trasmettere un flusso di variazione in aumento della retribuzione imponibile del mese di competenza, con l’indicazione dell’importo dei fringe benefits e/o del bonus carburante corrisposto nel periodo d’imposta 2022.
Se l’importo, anche a seguito di cumulo con quanto erogato dal precedente datore di lavoro, risulta complessivamente superiore a 3.000 euro: se in relazione ai fringe benefit, o superiore a 200 euro se riferito al bonus carburante, e l’incremento dell’imponibile non è stato assoggettato a contribuzione nel corso dell’anno, deve essere denunciato all’interno del flusso PosAgri, con Tipo Retribuzione“W”
- ll datore di lavoro effettua poi il recupero dal lavoratore, per la differenza dell’importo della quota del contributo a suo carico non trattenuta nel corso dell’anno.
Recupero quota di fringe benefit: istruzioni
2. Nel caso in cui bisogna effettuare il recupero della quota di fringe benefit e/o di bonus carburante precedentemente assoggettata a contribuzione nel corso dell’anno 2022 (valore dei beni o dei servizi prestati inferiore ai limiti previsti di 3.000 euro per i fringe benefit e 200 euro per il bonus carburante), il datore può recuperare la contribuzione versata in eccedenza attraverso la presentazione di un’istanza di rettifica verso le Strutture territoriali competenti.
- L’istanza può essere trasmessa tramite la funzione disponibile all’interno della Comunicazione Bidirezionale, presente nel Cassetto previdenziale per le aziende agricole, avendo cura di compilare il modello “07FB”;
- tale istanza deve essere presentata entro e non oltre il 31 maggio 2023 con i dati riportanti l’indicazione dell’importo della retribuzione da non considerare imponibile previdenziale, per ogni codice fiscale dei lavoratori interessati.
I datori di lavoro dovranno poi restituire ai lavoratori la quota di contribuzione recuperata di loro pertinenza.
L’importo della rettifica in diminuzione sarà acquisito dalle Strutture territoriali con la procedura “Movimenti Contabili”.
L’eventuale credito residuo potrà essere oggetto di compensazione con i debiti contributivi maturati in fase successiva o nel caso di datore di lavoro cessato, può essere richiesto a rimborso.