Congedo parentale indennizzato all’80%, finalmente arriva la circolare INPS che spiega come funziona. Confermata dunque l’anticipazione di TuttoLavoro24.it, che circa un mese fa aveva annunciato che la circolare con le istruzioni sul congedo parentale era in cantiere.
La novità rientra in quelle misure inserite nella Legge di Bilancio 2023 che il Governo Meloni ha previsto per la famiglia, a difesa e a sostegno della maternità e della natalità, e prevede l’aumento dell’indennità INPS per congedo parentale dall’attuale 30% all’80% per la durata massima di un mese da fruire entro il sesto anno di vita del figlio.
Vediamo nel dettaglio cosa dispone la circolare.
Congedo parentale 80%: a chi spetta
Innanzitutto, come specifica INPS, la Legge di Bilancio 2023 non aggiunge un ulteriore mese di congedo parentale indennizzato all’80% della retribuzione.
Ciò che si dispone, infatti, è l’elevazione dell’indennità all’80% (invece del 30%) della retribuzione di un solo mese dei tre spettanti a ciascun genitore, non trasferibili all’altro, a condizione che la mensilità indennizzata all’80% della retribuzione sia fruita entro i 6 anni di vita (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento) del minore.
Il mese indennizzato all’80% della retribuzione, sottolinea la circolare, è uno solo per entrambi i genitori (anche adottivi o affidatari/collocatari) e può essere fruito in modalità ripartita tra gli stessi o da uno soltanto di essi.
L’eventuale fruizione “alternata” tra i genitori non preclude la possibilità di fruirne nei medesimi giorni e per lo stesso figlio, come consentito per tutti i periodi di congedo parentale.
Nuovo congedo parentale 2023: come funziona
Con questa novità inserita nella Legge di Bilancio 2023, cambiano i limiti individuali e di entrambi i genitori del congedo parentale, nonché i termini temporali entro cui è possibile fruirne:
- i periodi di congedo parentale fruiti, a partire dal 1° gennaio 2023, da genitori lavoratori dipendenti in relazione ai figli di età inferiore a 6 anni o entro 6 anni dall’ingresso del minore in caso di affidamento/adozione – per i quali il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità sia terminato successivamente al 31 dicembre 2022 – sono indennizzati all’80% della retribuzione, fino al raggiungimento del limite di un mese;
- i successivi periodi di congedo parentale, da fruire entro i 12 anni di età del figlio, sono indennizzati al 30% della retribuzione, fino al raggiungimento del limite di 9 mesi (comprensivo del primo mese indennizzato all’80%);
- i restanti periodi di congedo parentale, fino al limite di 10 o di 11 mesi (qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi), non sono indennizzati, salvo che il genitore interessato abbia un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, in tale caso sono indennizzabili al 30% della retribuzione (cfr. l’art. 34, comma 3, del T.U.).
La nuova previsione normativa interessa solamente i genitori che terminano (anche per un solo giorno) il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2022. Sono, quindi, esclusi tutti i genitori che abbiano concluso la fruizione del congedo di maternità o di paternità al 31 dicembre 2022.
Congedo parentale 80%: come fare domanda
La domanda di congedo parentale deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso:
- il portale web www.inps.it, se si è in possesso di SPID, CIE, CNS;
- il Contact center integrato;
- gli Istituti di patronato.
Ricordiamo che un l’indennizzo all’80% interessa tutte le modalità di fruizione del congedo parentale: intero, frazionato a mesi, giorni o in modalità oraria.