Colf e Badanti, la norma consente l’assunzione di un lavoratore extra-comunitario purché sia in possesso di un regolare permesso di soggiorno valido per lo svolgimento di un lavoro subordinato.
In questo articolo vedremo quali sono le indicazioni da seguire nel caso in cui il lavoratore extra-comunitario che s’intende assumere si trovi all’estero o in Italia, e quali sono i rischi a cui si va incontro nel caso di impiego di un lavoratore irregolare.
Il lavoratore domestico extra-comunitario, può fare ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato, nel solo ambito delle quote d’ingresso che vengono stabilite annualmente dai decreti ministeriali cosiddetti “flussi d’ingresso”.
Con il decreto flussi viene stabilito ogni anno il numero di lavoratori extra-comunitari ai quali sarà concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Il datore di lavoro che vuole assumere una/un Colf o Badante extra comunitario che risiede all’estero deve prima di tutto, attendere la pubblicazione del decreto flussi in Gazzetta Ufficiale, e a partire dalle scadenza indicate, può presentare la domanda di nulla osta al lavoro.
Il datore di lavoro nella domanda di nulla osta, deve garantire e rispettare specifici obblighi:
La domanda di nulla osta deve essere trasmessa contemporaneamente sia all’Ispettorato Territoriale del Lavoro che alla Questura.
Dopo aver ottenuto il nulla osta, lo Sportello Unico per l’Immigrazione lo tramette alla Rappresentanza diplomatico consolare italiana all’estero che rilascia poi al lavoratore il visto d’ingresso.
Il lavoratore domestico extra comunitario, dopo aver avuto il visto d’ingresso, deve recarsi entro 8 giorni dall’ingresso in Italia allo Sportello Unico per l’Immigrazione per firmare sia la richiesta che il contratto di soggiorno (MODELLO Q), da spedire alla Questura, con raccomandata e ricevuta di consegna.
Il lavoratore sarà contratto dalla Questura stessa per il rilascio del permesso di soggiorno.
Per l’assunzione di un lavoratore domestico extracomunitario residente in Italia e con un permesso di soggiorno valido, il datore non dovrà compilare e sottoscrivere insieme al lavoratore stesso il contratto di soggiorno (Modello Q).
E’ necessario in questo caso, il solo invio della comunicazione obbligatoria del rapporto di lavoro di lavoro domestico, da inoltrare all’INPS (Modello COLD – ASS).
Si precisa inoltre che, ai fini del rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, viene oggi chiesto al lavoratore, solamente la ricevuta di presentazione del Modello COLD – ASS, quindi il lavoratore extracomunitario regolarmente soggiornante in Italia non è più tenuto a presentare la copia del Modello Q e della ricevuta di ritorno della raccomandata trasmessa allo Sportello Unico per l’ Immigrazione.
Il datore di lavoro che impiega un lavoratore domestico extra-comunitario senza un permesso di soggiorno valido, oppure con un permesso scaduto/revocato o annullato è punito con:
Il cittadino straniero che si trova regolarmente nel territorio nazionale con un permesso di soggiorno valido per studio, tirocinio o per lavoro stagionale, può chiedere la conversione del proprio permesso di soggiorno allo Sportello Unico per l’Immigrazione della provincia nella quale ha la residenza, per la verifica della disponibilità di quote di ingressi per lavoro subordinato.