L’Assegno unico e universale in vigore dal 1 marzo 2022, è una misura di sostegno economica erogata dall’INPS, a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale in presenza di figli a prescindere dalla condizione lavorativa.
L’importo varia in base al valore ISEE al momento della domanda, dall’età e del numero dei figli e dell’ eventuale condizione di disabilità.
In questo articolo, approfondiamo la spettanza dell’assegno (AUU) ai nuclei familiari che hanno i figli residenti all’estero.
Ha diritto all’assegno, il nucleo familiare che ha a carico:
Per avere diritto alla prestazione è necessario che il richiedente al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e di soggiorno:
Dopo aver visto i requisiti e la composizione del nucleo, vediamo se l’assegno spetta anche ai nuclei familiari che hanno figli che risiedono all’estero.
Come abbiamo detto prima, il beneficio dell’assegno spetta per ogni figlio minorenne, maggiorenne a carico fino al compimento del ventunesimo anno di età (al ricorrere di specifiche condizioni) e senza limiti di età nel caso di figlio disabile.
L’INPS nella circolare numero 23 del 09-02-2022 ricorda che per figli a carico si intendono quelli che fanno parte del nucleo familiare indicato ai fini ISEE nel quale è presente il beneficiario della prestazione.
Quindi ad oggi la disciplina del nuovo assegno unico e universale, al momento, trova applicazione solamente per i richiedenti residenti in Italia per i figli che fanno parte del nucleo ISEE.
Uno dei due genitori che esercitano la responsabilità genitoriale a prescindere dalla convivenza con il figlio o dal tutore del figlio, può presentare la domanda attraverso le seguenti modalità:
Per i nuclei familiari percettori del Reddito di Cittadinanza l’Assegno unico e universale è corrisposto d’ufficio, senza necessità di presentare apposita domanda.