Assegno Unico 2023, spetta per i Figli all’Estero?

L’Assegno unico e universale in vigore dal 1 marzo 2022, è una misura di sostegno economica erogata dall’INPS, a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale in presenza di figli a prescindere dalla condizione lavorativa.

L’importo varia in base al valore ISEE al momento della domanda, dall’età e del numero dei figli e dell’ eventuale condizione di disabilità.

In questo articolo, approfondiamo la spettanza dell’assegno (AUU) ai nuclei familiari che hanno i figli residenti all’estero.

Assegno unico 2023: composizione del nucleo familiare

Ha diritto all’assegno, il nucleo familiare che ha a carico:

  • figlio minorenne;
  • figlio disabile senza limiti di età;
  • nuovi nati a decorrere dal 7° mese di gravidanza;
  • figlio maggiorenne a carico fino al compimento dei 21 anni a condizione che:
    • frequenti un tirocinio o un’attività lavorativa, e un reddito complessivo non superiore a 8mila euro annui;
    • svolga un corso di formazione professionale, scolastica o un corso di laurea;
    • sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
    • svolga il servizio civile universale.

Assegno unico 2023: i requisiti

Per avere diritto alla prestazione è necessario che il richiedente al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, sia  in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e di soggiorno:

  • essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’UE, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno anche permanente, oppure essere un cittadino di uno Stato non appartenente all’UE in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, o titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi o titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
  • residente e domiciliazione in Italia;
  • essere o essere stati residenti in Italia per almeno 2 anni, anche non continuativi, oppure titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, o determinato di durata almeno 6 mesi.
  • essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia.

L’assegno unico spetta ai figli residenti all’estero?

Dopo aver visto i requisiti e la composizione del nucleo, vediamo se l’assegno spetta anche ai nuclei familiari che hanno figli che risiedono all’estero.

Come abbiamo detto prima, il beneficio dell’assegno spetta per ogni figlio minorenne, maggiorenne a carico fino al compimento del ventunesimo anno di età (al ricorrere di specifiche condizioni) e senza limiti di età nel caso di figlio disabile.

L’INPS nella circolare numero 23 del 09-02-2022 ricorda che per figli a carico si intendono quelli che fanno parte del nucleo familiare indicato ai fini ISEE nel quale è presente il beneficiario della prestazione.

Quindi ad oggi la disciplina del nuovo assegno unico e universale, al momento, trova applicazione solamente per i richiedenti residenti in Italia per i figli che fanno parte del nucleo ISEE.

Come trasmettere la domanda

Uno dei due genitori che esercitano la responsabilità genitoriale a prescindere dalla convivenza con il figlio o dal tutore del figlio, può presentare la domanda attraverso le seguenti modalità:

  • autonomamente accedendo dal sito INPS, servizio “Assegno unico e universale per i figli a carico” , accessibile con SPID almeno di livello 2, CIE, CNS;
  • da rete fissa chiamando il numero verde 803.164 o il numero 06 164.164 da rete mobile;
  • rivolgendosi presso un Istituto di patronato.

Per i nuclei familiari percettori del Reddito di Cittadinanza l’Assegno unico e universale è corrisposto d’ufficio, senza necessità di presentare apposita domanda.