Colf e Badanti: Aumento Busta Paga con gli Scatti di Anzianità

Colf e badanti, gli scatti di anzianità sono elementi della retribuzione che variano in base all’anzianità di servizio svolta dal lavoratore domestico presso lo stesso datore di lavoro.

Gli scatti consistono quindi, in un aumento in busta paga e sono disciplinati dall‘art 37 CCNL sottoscritto da Fidaldo, Domina e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil e Federcolf.

Colf e Badanti: quant’è l’aumento?

Ai Colf e badanti, spetta per ogni 2 anni di servizio, svolti presso lo stesso datore di lavoro, un aumento in busta paga del 4%, calcolato sulla retribuzione minima contrattuale.

  • Gli scatti di anzianità spettano per un massimo di 7 bienni;
  • si calcolano sulla retribuzione minima contrattuale;
  • non possono essere assorbiti dall’eventuale superminimo.

Si fa presente che nelle note a verbale in calce all’art 37 del CCNL di riferimento, le parti sociali hanno precisato che solamente il 1° scatto, matura dal mese successivo al compimento dei due anni di servizio.

Esempio: un lavatore/ce domestico convivente, con un livello BS assunto il 1 febbraio 2021, ed attualmente in forza presso lo stesso datore, con paga minima contrattuale pari a 988,90 euro:

  • il 1 marzo 2023 il lavoratore/ce compie il primo scatto di anzianità, pari a 988,90*4%= 39,55 euro, quest’ultimo importo corrisponde all’aumento, e la paga aumenterà a 1028,45 euro

Consideriamo invece, un lavoratore/ce assunto il 1°febbraio 2021 con un livello BS, avente una paga oraria di 6,99 euro/h.

  • il 1° marzo 2023 il lavoratore/ce matura il 1° scatto pari a 6,99 * 4%=0,28, la paga sarà di 7,27 euro/h.

Colf e Badanti: scatti di anzianità e superminimo

Spesso i lavoratori domestici, percepiscono una paga maggiore della retribuzione minima contrattuale, attraverso il cosiddetto superminimo e a partire dall’1 agosto 1992 gli scatti non sono assorbibili dall’eventuale superminimo

Superminimo che cos’è?

Il superminimo è un aumento della retribuzione base stabilita tra il datore di lavoro domestico e il lavoratore, al momento dell’assunzione o in una fase successiva.

Quindi, anche se il lavoratore domestico, percepisce mensilmente il superminimo, quest’ultimo non può assorbire gli incrementi della paga dovuta dagli scatti di anzianità e il datore dovrà corrispondere gli aumenti derivanti dall’anzianità di servizio.

Esempio: una lavoratrice assunta dal 1° febbraio 2021 con un livello BS, con paga di 10 euro/h avente un superminimo pari a 3,01.

  • dal 1° marzo 2023 a seguito del primo scatto di anzianità, la paga sarà calcolata nel modo seguente:

6,99 euro (paga minima) + scatto anzianità 0,28 + superminimo 3,01 = 10,29 sarà la paga oraria tenendo conto dell’aumento derivante dallo scatto.