HomeEvidenzaColf e Badanti, Contratto a Termine quante volte si può Rinnovare?

Colf e Badanti, Contratto a Termine quante volte si può Rinnovare?

Colf e badanti, possono essere assunti con regolare contratto a tempo determinato o a tempo indeterminato.

Il contratto a tempo indeterminato è un contratto senza vincolo di durata, invece il contratto di lavoro a tempo determinato è un contratto con una durata predeterminata.

Ai colf e badanti, che prestano il proprio servizio presso lo stesso datore di lavoro, fino a quante volte può essere rinnovato il contratto a tempo determinato? Ve lo spieghiamo in questo articolo.

Colf e badanti: durata massima contratto a tempo determinato

Il contratto di lavoro a tempo determinato (o a termine), è un rapporto di lavoro subordinato con una durata predeterminata, e allo scadere del termine, il rapporto si risolve automaticamente.

Questa tipologia contrattuale è disciplinata dagli articoli 19-29 del D.Lgs n.81/2015, la norma stabilisce che la durata massima di un contratto di lavoro a tempo determinato presso lo stesso datore di lavoro, non può essere superiore ai 24 mesi complessivi.

Se il limite massimo dei 24 mesi viene superato per effetto di un unico contratto, o per una successione di contratti, il rapporto di lavoro si trasforma a tempo indeterminato con decorrenza dalla data di tale superamento.

La norma stabilisce inoltre, che per l’apposizione del termine bisogna individuare una delle casuali che giustificano il rapporto quando la durata è superiore ai 12 mesi, o nei casi di rinnovo contrattuale.

Colf e badanti contratto a termine: causali giustificatrici

Per i contratti di lavoro a termine di durata inferiore ai 12 mesi, non è necessario indicare nessuna causale, ma per i contratti con durata superiore è necessario individuare una delle seguenti clausole giustificatrici:

  • specifiche esigenze previste dai CCNL;
  • esigenze di sostituzioni di altri lavoratori;
  • esigenze temporanee e oggettive estranee all’ordinaria attività;
  • esigenze correlate ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria.

Le causali devono essere indicate anche nei casi di rinnovo del contratto, indipendentemente dalla durata complessiva.

A titolo semplificativo come stabilito dall’art 7 comma 4 del CCNL di riferimento sottoscritto da FIDALDO-DOMINA, è consentita l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro domestico nei seguenti casi:

  • eseguire un servizio definito o predeterminato nel tempo, anche se ripetitivo;
  • sostituire anche parzialmente un lavoratore che ha ottenuto la sospensione del rapporto per motivi familiari, compresa la necessità di raggiungere la propria famiglia residente all’estero;
  • sostituire un lavoratore, malato, infortunato, in maternità o che fruisce dei diritti istituiti dalle norme di legge sulla tutela dei minori e dei portatori di handicap, anche oltre i periodi di conservazione obbligatoria del posto;
  • sostituire un lavoratore in ferie;
  • per l’assistenza extradomiciliare a persone non autosufficienti ricoverate in ospedali, case di cura, residenze sanitarie assistenziali e case di riposo.

Contratto a tempo determinato colf e badanti nel CCNL

Come disposto dall’art 19, comma 1 del D.Lgs n.81/2015, il limite massimo di 24 mesi trova applicazione solo in assenza di una regolamentazione disciplinata dal CCNL di riferimento.

Nel CCNL di riferimento all’art 7, nei commi 1-3, viene stabilito che: l’assunzione può effettuarsi a tempo determinato, nel rispetto della normativa vigente, obbligatoriamente in forma scritta, con scambio tra le parti della relativa lettera, nella quale devono essere specificate le fattispecie giustificatrici.

La forma scritta non è necessaria quando la durata del rapporto di lavoro, puramente occasionale, non superi i 12 giorni di calendario.

Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a 24 mesi.

In questi casi si possono effettuare fino a 4 proroghe a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato.

In ogni caso la durata complessiva del rapporto a termine per i lavoratori domestici non può essere superiore, comprese le eventuali proroghe, ai 24 mesi.

Colf e badanti: contratto a termine superiore ai 24 mesi

A seguito del raggiungimento della durata complessiva dei 24 mesi, è possibile stipulare un ulteriore contratto tra lo stesso datore di lavoro e lavoratore, dalla durata massima di 12 mesi con il cosiddetto contratto a termine in deroga assistita, presso l’Ispettorato Nazionale del competente per territorio.

Il datore di lavoro può quindi ricorrere alla deroga assistita, nel caso di rinnovo in via del tutto eccezionale per altri 12 mesi, per lo svolgimento di mansioni di pari livello e la stessa categoria lavorativa.

Se non viene rispettata la procedura il contratto si trasforma a tempo indeterminato.

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