HomeEvidenzaMaltempo, Bonus €3.000 Autonomi: istruzioni INPS

Maltempo, Bonus €3.000 Autonomi: istruzioni INPS

Maltempo, c’è la circolare INPS che spiega ai lavoratori autonomi residenti nelle zone alluvionate come fare domanda per il bonus fino a 3.000 euro predisposto per loro dal Governo.

Si tratta della circolare INPS n. 54 dell’8 giugno, come annunciato il giorno stesso dalla Ministra del Lavoro Marina Calderone. Vediamo cosa dispone nel dettaglio e quali sono le indicazioni da seguire.

Bonus 3 mila euro autonomi: a chi spetta?

Il Bonus è riservato ai lavoratori iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza che, alla data del 1° maggio 2023, risiedono o sono domiciliati oppure operano, esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei Comuni indicati nell’allegato 1 del decreto Alluvione per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza e che hanno dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi alluvionali occorsi a partire dal 1° maggio 2023. Fra i beneficiari:

  • collaboratori coordinati e continuativi, dottorandi, assegnisti di ricerca e i medici in formazione specialistica;
  • i titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale;
  • i lavoratori autonomi e professionisti, compresi i titolari di attività di impresa.

Maltempo bonus autonomi: come fare domanda?

Per i lavoratori elencati è prevista un’indennità una tantum pari a 500 euro per ogni periodo di sospensione dell’attività lavorativa non superiore a 15 giorni, entro un importo massimo erogabile di 3.000 euro.

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente in via telematica a partire dal 15 giugno ed entro il 30 settembre 2023.

Potranno essere trasmesse:

  • dal portale INPS, accedendo (tramite le proprie credenziali SPI, CIE o CNS) alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” e individuando, tra i sostegni e i sussidi, la voce “Indennità una tantum in favore dei lavoratori autonomi che hanno sospeso l’attività lavorativa nei Comuni indicati nell’allegato 1 del DL 61/2023, a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”.
  • attraverso gli Istituti di Patronato;
  • tramite il servizio di Contact Center multicanale.

Con riferimento ai periodi di sospensione, il lavoratore richiedente il bonus è tenuto, in sede di presentazione della domanda, a dichiarare il periodo o i periodi durante il/i quale/i l’attività lavorativa è rimasta sospesa a causa degli eventi alluvionali, indicando per ciascun periodo la data di inizio e fine della sospensione medesima.

I lavoratori interessati possono scegliere di presentare una domanda per ciascun periodo di sospensione oppure una domanda che interessa due o più periodi di sospensione o, infine, un’unica domanda per tutti i periodi di sospensione. I periodi di sospensione dell’attività, fino a un massimo di sei periodi, possono anche essere continuativi.

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