HomeEvidenzaReddito di Cittadinanza 7 mesi, INPS spiega come funziona

Reddito di Cittadinanza 7 mesi, INPS spiega come funziona [UFFICIALE]

Le modifiche apportate al Reddito di Cittadinanza dalla legge di Bilancio 2023 sono state finalmente recepite anche da INPS nella circolare n. 61 del 12 luglio.

La circolare riepiloga tutte le novità che riguardano il Reddito di Cittadinanza inserite nella Finanziaria. Vediamo di fare un breve riassunto.

Reddito di Cittadinanza novità 2023: la circolare INPS

Nel 2023 il Reddito di Cittadinanza può essere erogato per un massimo di 7 mensilità, come previsto dal comma 313, articolo 1, della Legge di Bilancio. Tale limite non si applica alle famiglie al cui interno vi siano persone in condizione di disabilità (media, grave o di non autosufficienza), minorenni o di almeno 60 anni. Questi possono beneficiare di 12 mensilità, fermo restando la scadenza del 31 dicembre 2023. Con il decreto Lavoro di maggio, a questi si sono aggiunti i soggetti presi in carico dai servizi sociali.

Nella circolare, INPS illustra anche alcuni casistiche particolari riguardanti, per esempio, famiglie incappate nella sospensione del Reddito di Cittadinanza.

L’Istituto Previdenziale scende nel dettaglio anche per quanto riguarda le novità relative alla congruità dell’offerta di lavoro, la quota di RdC destinata alla locazione dell’immobile nel quale la famiglia percettrice risiede e quelle inerenti l’obbligo scolastico volute dal Ministro dell’Istruzione Valditara. Vediamo meglio.

RdC novità 2023: offerta congrua, affitto, obbligo scolastico

Una parte delle novità riguarda la quantità di offerte di lavoro congrue che il percettore del Reddito di Cittadinanza può rifiutare senza incappare nella decadenza del sussidio: nel 2023, la decadenza dal Reddito di Cittadinanza interviene dopo il rifiuto della prima offerta di lavoro congrua.

Per stabilire la congruità dell’offerta essa deve rispettare i seguenti principi:

  • coerente con le esperienze e le competenze maturate dal percettore;
  • entro 80 chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di 100 minuti con i mezzi di trasporto pubblici, se si tratta di prima offerta o ovunque collocata nel territorio italiano se si tratta di seconda offerta (tali limiti valgono anche per la seconda offerta se il lavoro è a tempo determinato o parziale);
  • retribuzione superiore di almeno il 10% del beneficio massimo fruibile da un solo individuo, inclusivo della componente a integrazione del reddito dei nuclei residenti in abitazione in locazione.

Altre novità riguardano, per esempio, la quota destinata all’affitto: la Legge di Bilancio ha previsto che questa sia versata direttamente al locatore. Tuttavia, finché il Ministro del Lavoro non emanerà un decreto ad hoc, questa continuerà a essere versata al percettore.

Infine, nella circolare INPS si fa riferimento all’obbligo per i percettori RdC tra i 18 e i 29 anni che non abbiano terminato gli studi di conseguire il titolo di studio. Una novità, questa, voluta dal Ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara e che la Legge di Bilancio ha messo nero su bianco: in pratica, la quota RdC destinata a tali soggetti non sarà più erogata finché il giovane non avrà terminato gli studi o non si sarà iscritto o non avrà frequentato percorsi di istruzione degli adulti di primo livello.

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