Se le temperature superano i 35 gradi e i dipendenti lavorano all’aperto, le aziende possono richiedere la cassa integrazione.
È quanto disposto dalla nota n. 5056/2023 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, nella quale si ricorda che l’esposizione eccessiva allo stress termico comporta l’aumento del rischio infortunistico, soprattutto in determinate condizioni lavorative e ambientali.
A essere maggiormente esposti al rischio di esposizione alle alte temperature sono i lavoratori che svolgono mansioni che comportano attività non occasionale all’aperto, nei settori più esposti al rischio quali edilizia civile e stradale, settore agricolo e della manutenzione del verde o comparto marittimo e balneare.
Concorrono all’aggravamento del rischio anche lavorare tra le ore 14 e le 17, compiere determinati sforzi fisici, il tipo di mansione da svolgere e le caratteristiche di ogni lavoratore.
Per questo motivo, Calabria, Puglia e Basilicata hanno disposto il divieto di lavoro agricolo nelle ore più calde (12:30-16). A tutte le aziende di tutte le regioni, inoltre, è data la possibilità di richiedere la cassa integrazione guadagni ordinaria (evocando la causale “eventi meteo”) per i propri lavoratori nel caso di temperature superiori ai 35° centigradi registrate dai bollettini meteo o “percepite” in ragione della particolare tipologia di lavorazioni in atto.
Nella domanda di CIGO e nella relazione tecnica da allegare, l’azienda non dovrà produrre dichiarazioni che attestino l’entità della temperatura o di produrre bollettini meteo, ma solo indicare le giornate di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e specificare il tipo di lavorazione nelle giornate medesime.