HomeEvidenzaCaldo, ok al Trattamento INPS che integra il Salario

Caldo, ok al Trattamento INPS che integra il Salario

Caldo, l’INPS con il messaggio n° 2729 del 20-07-2023 fornisce le indicazioni operative per la richiesta del trattamento di integrazione salariale.

L’ integrazione è riconosciuta in considerazione dell’eccezionale ondata di calore che in questi giorni sta colpendo l’Italia e delle ricadute che ha sull’ attività lavorativa e sull’eventuale sospensione o riduzione della stessa.

Trattamento integrazione salariale quando è concesso?

Il datore di lavoro può chiedere il trattamento di integrazione salariale con la causa “eventi meteo” quando le temperature sono superiori a 35°.

E’ previsto l’accesso al trattamento anche quando le temperature sono inferiori ai 35°, in considerazione del fatto che la temperatura “percepita” è più elevata di quella reale nelle giornate in cui si registra un elevato tasso di umidità.

La valutazione per l’accesso all’ aiuto economico non deve far riferimento al solo grado termico, ma anche alla tipologia dell’ attività svolta e alle condizioni nelle quali si trovano ad operare i lavoratori.

Va dunque considerata, se l’ attività lavorativa è svolta in luoghi non proteggibili dal sole o se comporta l’utilizzo di materiali o vi è la presenza di lavorazioni che non sopportano il forte calore.

Trattamento integrazione salaria, per quali lavori?

Il trattamento di integrazione salariale è riferito non solo ai lavori svolti all’aperto ma anche per quelli svolti al chiuso che non possono fruire dei sistemi di ventilazione o raffreddamento per circostanze imprevedibili e non imputabili al datore di lavoro, anche nell’ambito del lavoro svolto in agricoltura, secondo la disciplina in materia di Cassa integrazione speciale per gli operai e impiegati a tempo indeterminato dipendenti da imprese agricole (CISOA).

Il trattamento è riconoscibile in tutti i casi in cui il datore di lavoro, su indicazione del responsabile della sicurezza dell’azienda, dispone la sospensione e/o riduzione delle attività lavorativa in quanto sussistano rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, e le cause che determinano la sospensione o riduzione non sono imputabili al datore o ai lavoratori.

Trattamento integrazione salariale compatibile con FIS e FSB?

In riferimento a quanto detto, il ricorso al trattamento per “eventi meteo” è ammesso anche per i datori di lavoro tutelati dal Fondo di integrazione salariale (FIS) e dei Fondi di solidarietà bilaterali (FSB) ex articoli 26 e 40 del D.lgs. n. 148/2015.

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