Supplenze 2023/24 Gae e Gps. Gli aspiranti Gae e Gps possono inviare domanda Online, sull’apposita piattaforma ministeriale, fino alle 14.00 di lunedì 31 luglio. Oltre all’inserimento delle massimo 150 preferenze, i docenti possono inserire richiesta per spezzoni e completamento orario.
Supplenze 2023/24: l’istanza
Possono fare domanda tutti gli aspiranti docenti presenti nelle Graduatorie a Esaurimento e nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze.
Nella domanda per le supplenze, l’aspirante indica: le massimo 150 preferenze di sede (scuole, comuni e distretti) in ordine di preferenze; la classe di concorso e la tipologia di contratto (supplenze annuali e/o fino al 30/06 e/o spezzoni); l’eventuale possesso dei requisiti per la priorità nella scelta della sede (Legge 104/92); il possesso dei titoli di insegnamento per i tipi posto speciali, metodi differenziati di insegnamento, lingua inglese nella scuola primaria.
Gli spezzoni
Sulla piattaforma del Ministero dell’Istruzione, i docenti possono inserire domanda per gli spezzoni.
Con “spezzone” si indicano tutte le cattedre inferiori a 18 ore. Fino all’anno scorso era richiesto come dato obbligatorio inserire il numero minimo e massimo di ore per cui si era disposti ad accettare lo spezzone, adesso non è più così in quanto è l’aspirante a scegliere per quante ore è disponibile allo spezzone. Anzi, nella nuova procedura, si può addirittura dichiarare di non essere disponibile ad alcuno spezzone.
Completamento orario
Per le supplenze Gae e Gps, si parla anche di completamento orario. Il funzionamento del completamento orario è stato disposto dall’articolo 12/12 dell’OM 112/2022.
Il completamento orario richiede le seguenti condizioni:
- l’aspirante cui è conferita una supplenza ad orario non intero non raggiunge il limite di ore settimanali;
- il completamento è possibile nella sola provincia di inserimento in graduatoria;
- il completamento si realizza utilizzando altre supplenze a orario non intero;
- gli Uffici Scolastici procedono ad assegnare il completamento orario, anche al di fuori della procedura informatizzata, secondo l’ordine delle preferenze espresse nell’istanza dall’aspirante;
- il completamento è possibile solo tra insegnamenti che hanno lo stesso orario obbligatorio di insegnamento per cui: i docenti di scuola dell’infanzia possono completare solo in tale grado di istruzione; i docenti della primaria possono completare soltanto alla scuola primaria e così via.