Supplenze 2023. I vari Uffici Scolastici Provinciali, in questi giorni, stanno pubblicando i Bollettini con i posti disponibili e le nomine. Tanti però, sono i docenti che stanno pensando di rinunciare alla nomina per altri lavori o per impedimenti personali dopo aver fatto la domanda. Cosa succede in caso di rinuncia alla nomina?
L’Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6 maggio 2022 disciplina la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e il conferimento delle supplenze per il biennio 2022\2024. A differenza dell’Ordinanza del biennio scorso, quest’anno sono state introdotte sanzioni più rigide per le ipotesi di rifiuto, mancata presa di servizio o abbandono di una supplenza.
Ora che le domande sono state inviate, si aspettano le convocazioni da parte degli Uffici Scolastici Provinciali. La rinuncia all’assegnazione della supplenza o la mancata assunzione di servizio entro il termine assegnato dall’Amministrazione, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze al 30 giugno e al 31 agosto, sia sulla base delle GAE che dalle GPS, nonché per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d’istruzione cui l’aspirante abbia titolo per l’anno scolastico di riferimento.
Può capitare che, dopo la presa in servizio, il docente debba rinunciarvi. In questo caso, l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze al 30 giugno o 31 agosto, sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché per tutte le classi di concorso e tipologie di posto di ogni grado di istruzione per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime.